Regolamento "de minimis" 2024 - 2030: nuova soglia a 300.000 euro

Da quest'anno è aumenta la soglia massima per impresa unica consentita dal Regolamento "de minimis": da € 200.000 a € 300.000. Inoltre viene introdotto il collegamento tramite persona fisica.

Un importante aggiornamento

Il regolamento "de minimis" (regolamento UE 2023/2831 del 13.12.2023) si aggiorna per il settennato 2024 - 2030, restando simile al passato per regole e funzionamento salvo due importanti differenze:

  1. ogni impresa, sempre definita come impresa unica, potrà beneficiare del nuovo plafond che passa da 200.000 euro a 300.000 euro, nel triennio a partire dal 1° gennaio 2024;
  2. anche il collegamento tramite persona fisica - sino ad ora escluso - rientra nel perimetro di impresa unica

Di seguito quindi le principali caratteristiche:

  • il "de minimis" è applicabile sia alle pmi che alle grandi imprese;
  • il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile: è necessario procedere al calcolo del plafond disponibile dalla data di presentazione delle domanda di contributo andando esattamente a ritroso per tre anni. Meglio ancora se disponibile, partire dalla data di concessione del nuovo aiuto; 
  • gli aiuti "de minimis" sono concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti - tipicamente il decreto di concessione - indipendentemente dalla effettiva data di erogazione dei contributi;
  • la necessità di procedere al calcolo dei vari plafond "de minimis" non solo della singola azienda ma del gruppo aziendale nella quale è inserita come impresa unica.
  • il collegamento tramite persone fisiche viene ricompreso nel perimetro di impresa unica.

Nello specifico si intende per impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti, da verificare sia a monte che a valle dell'impresa richiedente l'incentivo e lungo tutta la catena di partecipazioni:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

In merito al controllo tramite persone fisiche la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che "un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell'attività economica" 

Da segnalare che la dimensione del gruppo deve essere calcolata solo a livello del singolo Stato membro, ovvero si tiene conto dei collegamenti solo delle imprese con sede in Italia. Il concetto di impresa unica riguarda quindi esclusivamente la dimensione nazionale del gruppo.

Strumenti di supporto per il calcolo del plafond de minimis

Sul Registro Nazionale aiuti di Stato è possibile condurre una ricerca per capire quali contributi in "de minimis" l'azienda ha ottenuto. Si raccomanda di integrare le evidenze del registro con le informazioni in azienda, specialmente nel caso di controllo tramite persona fisica. Il nuovo regolamento è disponibili dal sito della Commissione Europea.

Contatti

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