Definizione di piccola e media impresa per bandi di finanza agevolata secondo il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005

La raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE definisce la categoria dimensionale delle piccole e medie imprese. Il legislatore nazionale l'ha recepita con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005.

Ambito di applicazione

La definizione comunitaria di piccola e media impresa1 è utile per individuare i soggetti beneficiari di contributi pubblici, aiuti di stato e contributi in de minimis nell’ambito di strumenti e bandi di finanza agevolata.  
La definizione distingue le imprese in associate, collegate e autonome. L’azienda che richiede l’agevolazione pubblica deve individuare a quale di queste categorie appartiene.

Impresa associata

E’ considerata associata l’impresa che abbia con altre aziende la seguente relazione: un’impresa detiene da sola, insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o diritti di voto di un’altra impresa. Lo status di impresa associata implica la somma dei dati riguardanti il numero di dipendenti, fatturato e attivo patrimoniale in proporzione alla partecipazione al capitale o alle percentuali di diritto di voto detenuti dalle imprese immediatamente a valle e a monte dell’impresa che richiede l’agevolazione.

La quota del 25% può essere raggiunta o superata se sono presenti le seguenti categorie di investitori:
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche che esercitano regolare attività di investimento in capitale di rischio e che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da queste persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) enti pubblici locali, che anno un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Impresa collegata

E’ considerata collegata l’impresa in cui un’altra impresa:

    • dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
    • dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
    • ha il diritto di esercitare un’influenza dominante in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, quando la legge applicabile consenta questi contratti o clausole;
    • in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza assoluta dei diritti di voto.

Inoltre, un’impresa può essere ritenuta collegata ad un’altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

  • la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla normativa nazionale vigente;
  • le attività svolte dalle imprese devono essere comprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, o un’impresa ha fatturato all’altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Lo status di impresa collegata implica la somma per intero dei dati riguardanti il numero di dipendenti, fatturato e attivo patrimoniale di tutte le imprese a monte e a valle dell’impresa richiedente l’agevolazione.

Impresa autonoma

E' considerata impresa autonoma l’impresa che non è né associata né collegata.

Parametri dimensionali

Si definisce PMI, e nel dettaglio microimpresa, piccola impresa e media impresa, l’impresa che a seguito della verifica dello status di associata, collegata o autonoma, rientra nei parametri in tabella.

micro impresapiccola impresamedia impresa
a) dipendenti meno di 10 meno di 50 meno di 250
b) fatturato non superiore a € 2 milioni non superiore a € 10 milioni non superiore a € 50 milioni
oppure oppure oppure
c) totale di bilancio non superiore a € 2 milioni non superiore a € 10 milioni non superiore a € 43 milioni

I requisiti a) e b), oppure a) e c), a seconda della convenienza dell’azienda, devono entrambi sussistere. Per fatturato s’intende la voce A1 del conto economico redatto secondo le norme vigenti del codice civile. Per totale di bilancio s’intende il totale dell’attivo patrimoniale.
I dipendenti vanno calcolati in termini di Unità Lavorative Anno (ULA)2. Si considerano dipendenti i lavoratori dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati a forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Non rientrano tra i dipendenti gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Anche gli imprenditori e i soci che svolgono attività lavorativa in azienda sono conteggiati al fine del calcolo dell'ULA ma devono percepire dei compensi per l'attività lavorativa svolta.

La verifica dello status di impresa deve essere effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, prendendo in considerazione i dati dell’ultimo bilancio chiuso ed approvato.

Note

1. Decreto Ministeriale 18 aprile 2005.
2. Un lavoratore a tempo pieno per tutto l'anno è considerato 1 ULA. Un lavoratore part time, che lavora la metà del tempo di lavoratore a tempo pieno conta 0,5 ULA.

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