Fondo di Garanzia: le regole per il 2024
Novità – Accesso alla garanzia del Fondo per Midcap e supporto alle aziende fornitrici dell’ILVA.
AGGIORNAMENTO
A seguito dell’autorizzazione concessa da parte della Commissione Europea, anche per le Midcap sarà possibile richiedere la garanzia del Fondo fino a 2,25 milioni sotto il Temporary Crisis and Transition Framework entro il 30 giugno 2024. Inoltre, sono previste delle specifiche agevolazioni per le aziende fornitrici dell’Ilva.
Sommario
Le regole per il 2024
Regimi agevolativi utilizzabili per la garanzia del Fondo.
Supporto alle aziende fornitrici dell’Ilva
La valutazione del Fondo di Garanzia
Come calcolare la classe di rating del Fondo con Bancopass
Contatti
Note
Le regole per il 2024
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. il Fondo di garanzia seguirà le disposizioni previste dal decreto-legge n.145 del 18 ottobre 2023 (c.d. “DL Fisco-Anticipi”) - che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Le nuove disposizioni prevedono:
- importo massimo garantito a regime previsto per singola impresa di 5 milioni di euro(1);
- percentuali di copertura del fondo:
- 80% per tutte le operazioni di finanziamento con finalità di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione.
- 60% per le aziende che risultano in fascia 3 e 4, secondo il modello di valutazione, per tutte le operazioni diverse da quelle di investimento;
- 55% per le aziende che risultano in fascia 1 e 2, secondo il modello di valutazione, per tutte le operazioni diverse da quelle di investimento.
- Non ammissibilità per le imprese rientrati in fascia 5 secondo il modello di valutazione.
- microcredito: in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 40.000 euro, oppure fino a 80.000 euro nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione, nonché in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di importo massimo sino a 50.000 euro, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima dell'80%;
- estensione a Midcap(2): la garanzia del Fondo può essere concessa - previa autorizzazione della Commissione europea - in favore di imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (c.d. Midcap) anche in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. La garanzia alle Midcap è riconosciuta:
- fino alla misura massima del 30% per le operazioni finanziarie per liquidità;
- nella misura del 40% nel caso di operazioni di finanziamento con finalità di investimento;
- gratuità della garanzia per le micro imprese;
- viene meno la commissione di mancato perfezionamento della garanzia, in caso di rinuncia da parte dell'azienda;
- estensione a enti del Terzo Settore : Questi devono essere iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese. In questo caso la garanzia è concessa in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a 60.000 euro e senza l’applicazione del modello di valutazione. Gli enti non iscritti, invece, potranno accedervi nell’ambito di un’apposita sezione speciale di prossima istituzione. .
In fase di valutazione della domanda, è previsto il calcolo dello Scoring secondo il modello di valutazione del rischio che tiene conto sia dei dati economico-finanziari dei bilanci sia dei dati della Centrale Rischi. Tale valutazione non si applica alle startup innovative che possono accedere alla garanzia del Fondo senza valutazione del merito creditizio. Suggeriamo di utilizzare Bancopass per avere in modo rapido e semplice un'indicazione della classe di rating del Fondo e delle percentuali di copertura.
Regimi agevolativi utilizzabili per la garanzia del Fondo
Le aziende potranno appoggiare la garanzia del fondo su diversi regimi di aiuto, in base alla dimensione aziendale e alla finalità del finanziamento:
- nei casi in cui i PMI e Midcap, dovessero avere esigenze di liquidità che siano direttamente o indirettamente connesse al grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa (ad esempio il rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, l’incremento delle spese energetiche) l’agevolazione potrà essere concessa ai sensi del Temporary Crisis and Transition Framework, Sezione 2.1 fino 2,25 milioni di euro;
- per le PMI è possibile presentare le richieste di garanzia ai sensi del regolamento de minimis o Regime d’esenzione (GBER), nei casi in cui la finalità del finanziamento lo preveda.
Di seguito uno schema(3) di riepilogo su regimi di aiuto in vigore sul Fondo e modalità di calcolo dell'aiuto:
Supporto alle aziende fornitrici dell’Ilva
Per le piccole e medie imprese il cui fatturato medio, in un periodo non oltre i cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, è per almeno il 35% derivato da un committente che gestisce uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e sia ammesso a una procedura di amministrazione straordinaria, come l’Ilva, la garanzia del Fondo è concessa: gratuitamente, senza valutazione e con copertura fino all’80% dell’importo del finanziamento nel caso di garanzia diretta, fino al 90% nel caso di riassicurazione. Il provvedimento prevede inoltre che, sui finanziamenti garantiti dal Fondo, sia possibile richiedere anche la concessione di un contributo a fondo perduto, finalizzato ad abbattere il 50% del tasso di interesse applicato dal finanziatore(4).
La valutazione del Fondo di Garanzia
In fase di valutazione della domanda, è previsto il calcolo dello Scoring secondo il modello di valutazione del rischio che tiene conto sia dei dati economico-finanziari dei bilanci sia dei dati della Centrale Rischi. Tale valutazione non si applica alle startup innovative che possono accedere alla garanzia del Fondo senza valutazione del merito creditizio. Suggeriamo di utilizzare Bancopass per avere in modo rapido e semplice un'indicazione della classe di rating del Fondo e delle percentuali di copertura.
Come calcolare la classe di rating del Fondo con Bancopass
Con Bancopass è possibile calcolare in 3 passi la propria classe di rating del Fondo di garanzia (utile anche per valutare se è possibile accedere alle misure di SIMEST e Regione Lombardia) e le percentuali di copertura previste dalle normative vigenti:
- richiedere l'ultima Centrale Rischi di Banca d'Italia;
- caricare il pdf in Bancopass nella tab "Centrale Rischi";
- creare il rating aggiornato nella tab "Fondo di Garanzia".
Contatti
La invitiamo a richiedere online un appuntamento oppure a contattare l’Area Credito e Finanza, fin@assolombarda.it, tel. 02.58370704, per maggiori informazioni su questa notizia; un confronto sugli incentivi disponibili; un’assistenza nella stima delle esigenze di liquidità, nella costruzione di business plan e nel dialogo con i finanziatori.
Note
(1) Per l'effettiva applicazione di questa nuova soglia, si è in attesa di un nuovo metodo di quantificazione dell'ESL che dovrà essere approvato dalla Commissione europea. In attesa di questa approvazione, per gli importi garantiti compresi fra i 2,5 e i 5 milioni di euro, verrà applicato il calcolo dell’intensità d’aiuto basato su premi annuali, determinati in base alla classe di rating del beneficiario secondo il modello di valutazione del Fondo. Qualora non sia possibile determinare la classe di rating, il premio annuo è determinato attraverso un’aliquota fissa prestabilita. L’ESL sarà determinato dalla differenza tra il valore attuale dei premi annui e l’importo dell’eventuale commissione “una tantum” versata al Fondo per l’ammissione alla garanzia. È disponibile QUI un template per simulare l’aiuto concesso con questo sistema di calcolo.
(2) In attesa dell’approvazione del metodo di calcolo dell’ESL applicabile alle Midcap, queste potranno presentare domanda ai sensi degli “Aiuti di importo limitato” – Sezione 2.1 del TCTF per importi fino a 2,5 milioni.
(3) Fonte:https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2024/03/regimi-FDG-marzo-2024.pdf
(4) il soggetto che concede il finanziamento su cui sono richiesti la garanzia e il contributo deve presentare apposita dichiarazione. Le modalità di attuazione della misura, nonché il soggetto gestore, saranno definite con apposito decreto del MIMIT, che deve essere adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del 15 marzo 2024.
Non sei associato e ti servono informazioni?
ContattaciAzioni sul documento