Anticipazione – Assicurazione obbligatoria CAT NAT
Aggiornamenti sui tempi di entrata in vigore, sugli obiettivi e sulle caratteristiche principali dell'obbligo di assicurazione contro le catastrofi naturali.
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Sommario
- A che punto siamo?
- La motivazione dell'introduzione dell'obbligo da parte del Governo
- Dettagli della copertura
- Il supporto di Assolombarda
- Se stai leggendo questa notizia, potresti trovare interessante anche...
- Contatti
- Note
A che punto siamo?
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto l’obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa contro le catastrofi naturali entro la fine del 2024, ma ad oggi manca ancora il Decreto Attuativo con le informazioni precise per le aziende e le compagnie assicurative. Non è ancora chiaro se ci sarà o meno una proroga all'entrata in vigore dell'obbligatorietà, che nel caso sarà inserita nella prossima finanziaria, ma le compagnie assicurative hanno già i loro prodotti pronti ed è già possibile per l'impresa assicurarsi contro questa tipologia di rischi.
La motivazione dell'introduzione dell'obbligo da parte del Governo
L’obbligo di assicurazione per i rischi catastrofali è stato concepito per aiutare le imprese italiane a fronteggiare in modo più efficace gli eventi naturali estremi, favorendo la prevenzione e la continuità operativa. Questo approccio punta a una gestione più strutturata dei rischi, che sposta l’attenzione dalla sola riparazione dei danni a una preparazione preventiva, incentivando le imprese ad adottare misure di protezione.
Grazie all’assicurazione obbligatoria, le aziende dovrebbero essere supportate nella gestione dei danni derivanti da calamità naturali, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, spesso meno assicurate. Tale obbligo dovrebbe promuovere anche una cultura di responsabilità finanziaria, incoraggiando le imprese a dotarsi di adeguate polizze per proteggere i propri asset.
In questo modo, l’obbligo assicurativo rafforza la resilienza del tessuto produttivo, spingendo le aziende a migliorare le proprie strutture e a prepararsi per fronteggiare rischi crescenti come alluvioni, frane e terremoti, in linea con i cambiamenti climatici.
Dettagli della copertura
Di seguito le informazioni più importanti per le aziende da sapere per comprendere al meglio l'obbligatorietà.
Assicurato |
L’impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia. |
Beni da assicurare |
Le immobilizzazioni della sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), dello Stato Patrimoniale, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, ossia: 1) terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione; 2) fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni; 3) impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato; 4) attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. |
Eventi da assicurare: |
Gli eventi da assicurare comprendono alluvioni, inondazioni ed esondazioni, sismi e frane. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione. |
Determinazione del premio |
Il premio assicurativo sarà proporzionale al rischio, considerando la localizzazione e la vulnerabilità dei beni assicurati. Per calcolarlo, si useranno dati storici, mappe di rischio e modelli predittivi che valutano come evolvono nel tempo la probabilità di eventi catastrofici e la vulnerabilità dei beni. Inoltre, verranno tenute in considerazione anche le misure di prevenzione adottate dall'impresa o dalle organizzazioni collettive a cui aderisce. I premi poi verranno aggiornati periodicamente, per rispecchiare al meglio le condizioni economiche e i rischi attuali. |
Entità dello scoperto a carico dell’assicurato |
Per importi - fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, considerando tutte le ubicazioni coperte: le polizze possono prevedere, su accordo tra le parti, uno scoperto a carico dell'assicurato, che non superi il 15% del danno indennizzabile. - (Fermo l’obbligo di copertura assicurativa) per la fascia superiora a 30 milioni di euro, oppure per le grandi imprese1: la quota di danno che resta a carico dell’assicurato è negoziabile liberamente tra le parti. |
Massimali |
Per importi - fino a 1 milione di euro: il limite di indennizzo corrisponde alla somma assicurata. - da 1 a 30 milioni di euro: il limite di indennizzo è almeno pari al 70% della somma assicurata. - (Fermo l’obbligo di copertura assicurativa) per la fascia superiore a 30 milioni di euro, o per le grandi imprese: il limite di indennizzo può essere definito liberamente tra le parti. Per i terreni, la copertura è offerta “a primo rischio assoluto”2, entro il massimale proporzionato alla superficie del terreno. Per le polizze fino a 1 milione di euro stipulate in forma collettiva3 o tramite convenzioni, è prevista la classificazione in classi di rischio con massimali differenziati in base alle specifiche esigenze di copertura. |
Disposizioni transitorie |
Le polizze devono essere adeguate alle nuove previsioni di legge entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto. Per le polizze già attive, l’adeguamento avverrà al primo rinnovo o al prossimo pagamento. Se entro la scadenza dell’obbligo assicurativo si verifica un evento catastrofale, le imprese assicurative dovranno rivedere le proprie tariffe entro 30 giorni per poter continuare a offrire copertura. |
Il supporto di Assolombarda
In attesa dell'uscita del Decreto attuativo che chiarirà i dettagli dell'entrata in vigore della misura, preparati con Assolombarda all'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione. Il Desk Assicurazioni è al tuo fianco anche per le polizze CAT NAT.
Invitiamo le imprese a prenotare un appuntamento presso uno dei nostri sportelli di Milano, Monza, Pavia e Lodi.
Insieme agli esperti dell'Associazione e ai partner che collaborano all'iniziativa, sarà possibile approfondire le caratteristiche della nuova assicurazione, gli aspetti relativi al profilo di rischio dell'azienda ed essere guidati nella corretta applicazione dei nuovi obblighi grazie agli sportelli attivati.
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Contatti
La invitiamo a richiedere online un appuntamento oppure a contattare l’Area Credito e Finanza, fin@assolombarda.it, tel. 02.58370704, per: maggiori informazioni su questa notizia; un confronto sugli incentivi disponibili; un’assistenza nella stima delle esigenze di liquidità, nella costruzione di business plan e nel dialogo con i finanziatori; un approfondimento sul supporto personalizzato di Assolombarda Servizi, che integra i servizi di Assolombarda con una consulenza specializzata.
Note
1) Un'azienda è considerata grande se, alla chiusura dell'esercizio, supera almeno due dei seguenti tre criteri:
- Totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro.
- Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiori a 50 milioni di euro.
- Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.
2) La copertura assicurativa "a primo rischio assoluto" prevede che, in caso di sinistro, l'assicuratore indennizzi l'assicurato fino al massimale concordato in polizza, senza considerare il valore totale dei beni assicurati. Questo significa che, indipendentemente dal valore complessivo del bene, l'assicurazione coprirà i danni fino all'importo massimo stabilito, evitando l'applicazione della regola proporzionale.
3) Le polizze in forma collettiva sono polizze assicurative stipulate da un unico contraente per conto di un gruppo di persone o aziende. In genere, il contraente è un'organizzazione, un’associazione, o un ente che rappresenta il gruppo (ad esempio, associazioni di categoria, consorzi o organizzazioni sindacali).
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