Decreto Legge "Cura Italia" 17 marzo 2020: misure finanziarie straordinarie
Il Decreto n. 18/2020 prevede limiti alla revoca degli affidamenti bancari, la sospensione dei pagamenti di mutui e leasing e il potenziamento del Fondo di Garanzia.
- Moratoria ex lege: limiti alla revoca di affidamenti e sospensioni mutui (art. 56 - D.L. 17/3 2020, n. 18)
- Potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI (Art. 49 - D.L. 17/3 2020, n. 18)
- Altre agevolazioni in corso di attivazione
Moratoria ex lege: limiti alla revoca di affidamenti e sospensioni mutui (art. 56 - D.L. 17/3 2020, n. 18)
Alle PMI(1),con esposizioni debitorie "in bonis(2)" al 17 marzo 2020 e con sede in Italia, che comunicano a banche e intermediari finanziari con un autocertificazioni(3) in cui dichiarano di "aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19":
- non possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, neanche per la parte non ancora utilizzata, le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. Linee di cassa, Anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);
- sono prorogati fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) i prestiti non rateali (es. finimport, finanziamenti bullet);
- viene sospeso, dal 17 marzo (anche se la comunicazione di sospensione viene presentata dopo e la rata non è stata pagata) al 30 settembre 2020 compreso, il pagamento delle rate di finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di leasing. E' facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale, continuando a pagare la quota interesi. Le sospensioni si applicano anche ai finanziamenti cartolarizzati e ceduti a società veicolo (SPV) ex lege n. 130/99.
La moratoria ex lege sui finanziamenti determina lo spostamento in avanti, senza alcuna commissione, del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. In caso di:
- sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), gli interessi che matureranno durante la sospensione (calcolati sul capitale residuo sospeso al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario) saranno ripagati in quote, dopo il 30 settembre 2020, nel piano di ammortamento residuo;
- sospensione della sola quota capitale, gli interessi sul capitale ancora da rimborsare dovranno essere pagati anche durante il periodo di sopensione, senza ulteriori effetti sul piano di rimborso originario.
L'azienda può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell’intera rata), previa comunicazione alla banca/intermediario, e riprendere il normale pagamento delle rate.
Anche se i finanziamenti sono erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni precedenti sono realizzate senza loro preventiva autorizzazione con allungamento automatico del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento e alle condizioni originarie. Per i finanziamenti agevolati è necessaria una comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.
Su richiesta del finanziatore, che deve indicare l’importo massimo garantito, viene concessa automaticamente e gratuitamente da parte del Fondo di Garanzia per le PMI una garanzia(4) del 33%:
- sui maggiori utilizzi degli affidamenti a revoca (punto 1), calcolati come differenza tra gli utilizzi al 30 settembre 2020 e quelli al 18 marzo 2020;
- sui prestiti non rateali (punto 2);
- sulle singole rate e canoni sospesi (punto 3).
Potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI (Art. 49 - D.L. 17/3 2020, n. 18)
L'articolo è stato abrogato e sostuito dall'art. 13 del D.L. 84 2020 n.23.
Altre agevolazioni in corso di attivazione
- Finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per le imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale, venduti ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari. Stanziamento previsto: 50 milioni di euro. Tempi di attuazione previsti: 5 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto (art.5 - D.L. 17/3 2020, n. 18);
- per i finanziamenti concessi da Simest, può essere richiesta una sospensione sino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente (art.58 - D.L. 17/3 2020, n. 18);
- viene istituito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro il “Fondo per la promozione integrata” che prevede, tra i vari interventi, un contributo a fondo perduto sino al 50% delle spese ammissibili per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese in paesi fuori dall’UE (art.72, comma 1 punto d - D.L. 17/3 2020, n. 18).
Contatti
Per maggiori informazioni, per un supporto nel dialogo con la banca, per un confronto sulla stima delle esigenze di liquidità, sulla costruzione di business plan, puoi contattare l’Area Credito e Finanza (fin@assolombarda.it; tel. 02.58370704).
Note
(1) Secondo definizione comunitaria.
(2) Le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori.
(3) Ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.
(4) Utilizzando un’apposita sezione speciale del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro.
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