Si riportano, di seguito, le indicazioni di maggior interesse per le aziende in materia di bonus baby-sitting e centri estivi, alla luce degli ulteriori chiarimenti forniti dall'Istituto.
Ambito di applicazione
Il bonus per i servizi di baby-sitting o, in alternativa, il bonus per l'iscrizione ai centri estivi:
- spetta ai lavoratori dipendenti privati, ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps e ai lavoratori autonomi che abbiano figli di età inferiore a 12 anni, alla data del 5 marzo 2020. In presenza di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si tiene conto del predetto limite d’età;
- può essere utilizzato per prestazioni effettuate dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020;
- non può essere richiesto nei casi in cui l’altro genitore sia disoccupato/non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito.
Misura del bonus
Possono accedere alla nuova prestazione, introdotta dal D.L. 34/2020:
- coloro i quali non hanno presentato la domanda per il bonus baby-sitting con possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari a 1.200 euro;
- coloro che hanno già beneficiato del bonus per i servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro. In questa ipotesi il bonus da fruire sarà rappresentato da una nuova erogazione integrativa di 600 euro.
Il medesimo bonus è innalzato a 2.000 euro per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato.
Incompatibilità Bonus - Congedo parentale straordinario COVID-19
L'Inps conferma che la misura del bonus è prevista “in alternativa” al congedo parentale Covid e permane dunque l’incompatibilità tra i due istituti.
Sulla questione, tuttavia, per la rilevanza della misura e dell’esigenza dei genitori lavoratori di poter ricorrere al bonus in commento, nonostante abbiano già fruito del congedo Covid, l'Istituto fornisce ulteriori chiarimenti.
Al riguardo, considerato che ai fini del riconoscimento della prestazione occorre acquisire una nuova domanda di bonus da parte del cittadino, devono essere tenuti distinti i casi in cui il soggetto, all’atto della domanda, non ha richiesto il congedo Covid da quello in cui ne ha fatto richiesta ed è stato autorizzato per un periodo fino a 15 giorni ovvero per oltre 15 giorni.
- Il soggetto, all’atto della domanda, non ha richiesto il congedo Covid
l'importo spettante a titolo di bonus (per i servizi di baby-sitting ovvero per i servizi integrativi dell’infanzia), può raggiungere l’importo massimo di 1.200/2.000 euro (a seconda della categoria di appartenenza del richiedente)
- Il soggetto, all'atto della domanda, ha richiesto il congedo Covid ed è stato autorizzato per un periodo fino a 15 giorni
si potrà beneficiare dell’importo residuo pari a 600/1.000 euro (sempre a seconda della categoria di appartenenza) ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti
- Il soggetto, all'atto della domanda, ha richiesto il congedo Covid ed è stato autorizzato per un periodo oltre i 15 giorni
nel rispetto del principio di “alternatività”, la prestazione del bonus non spetta
L'Inps, sempre in tema di compatibilità tra le prestazioni in esame, precisa che non è possibile rinunciare ai periodi di congedo Covid effettivamente fruiti e analogamente, non è possibile richiedere l’annullamento della conversione in congedo Covid dei periodi di congedo parentale di cui sia già avvenuta la fruizione.
Modalità di compilazione della domanda
Per accedere al voucher si possono utilizzare tre modalità alternative:
- APPLICAZIONE WEB online disponibile sul portale istituzionale dell'Inps
- Contact Center Integrato - Numero verde 803.164 o numero 06 164.164
- Patronati
Erogazione del bonus per servizi di baby-sitting
Non ci sono modifiche nella procedura per utilizzare la somma per servizi di baby-sitting, che avviene sempre attraverso il Libretto famiglia.
A tal fine il genitore beneficiario e il prestatore dovranno registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, disponibile sul sito dell’Istituto.
Possono essere remunerate le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020 che siano rendicontate nell’apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.
Al riguardo l'Istituto chiarisce, su conforme parere ministeriale, la non applicabilità del principio di carattere generale della presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare, salvo si tratti di familiari conviventi con il richiedente e ovviamente di soggetti titolari della responsabilità genitoriale (genitore, anche se non convivente, separato/divorziato). In caso di convivenza, pertanto, i familiari sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitting remunerate mediante il bonus in argomento.
Erogazione del bonus per comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi dell’infanzia
Il bonus è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all’atto della domanda dal richiedente.
A tal riguardo l'Inps ricorda che il titolare del conto associato all'IBAN, comunicato in domanda, deve corrispondere al soggetto beneficiario.
Nella domanda vanno inoltre indicati la ragione sociale, la partita IVA (o il codice fiscale) e il tipo di struttura che ospita il minore, nonchè l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere.
Alla richiesta di bonus per i centri estivi, il genitore dovrà allegare la ricevuta o fattura comprovante l’iscrizione ai suddetti centri e/o strutture che offrono servizi integrativi per l’infanzia, indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana) che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020.
Contatti
Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336-213, e-mail lav@assolombarda.it.
Presidio Territoriale di Monza, telefono 039-3638.231, e-mail monza@assolombarda.it.