Domande & Risposte
No, il datore di lavoro deve impostare una informativa scritta ma resta l’obbligo (in questa prima fase di applicazione della normativa) almeno di aggiornare (con il servizio di prevenzione e protezione) la valutazione dei rischi e di provvedere alla formazione degli “smart worker”, questo perché gli adempimenti di salute e sicurezza devono essere sempre impostati in relazione alle modalità specifiche di svolgimento della prestazione lavorativa.
Deve cooperare diligentemente alla attuazione delle misure adottate dal datore di lavoro e adottare comportamenti conformi alle indicazioni ricevute in sede di formazione.
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni e malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali.
Deve essere stipulato tra le parti un accordo per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e delle prova. L’accordo: disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro; individua i tempi di riposo del lavoratore; prevede le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
Lo smart working è una nuova modalità di esecuzione del lavoro subordinato anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.