Accordo interconfederale per l'apprendistato di primo e terzo livello
Siglata l'intesa sugli aspetti retributivi e d'inquadramento tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil dopo le novità introdotte dal Jobs act.
Confindustria e Cgil, Cisl e Uil hanno firmato un accordo che rende definitivamente applicabile la nuova disciplina dell'apprendistato di primo e terzo livello, così come riformato dal Decreto Legislativo n. 81 del 2015.
L'accordo interconfederale definisce, infatti, gli aspetti relativi all'inquadramento e alla retribuzione degli apprendisti a partire dalle indicazioni contenute nel Decreto ministeriale del 12 ottobre 2015, con cui sono stati fissati gli standard formativi dell'apprendistato e gli schemi di protocollo formativo e di piano formativo individuale (Pfi).
L'intesa sottoscritta regola il trattamento retributivo dell'apprendista inserito in percorsi duali, rimandando gli altri aspetti di natura contrattuale alla disciplina del contratto di apprendistato professionalizante contenuta nei CCNL, ove questi ultimi non abbiano una specifica disciplina sull'apprendistato duale.
Per entrambe le tipologie di apprendistato duale l'accordo interconfederale precisa che la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa alla disciplina lavoristica di riferimento dovranno essere puntualmente comprese nel protocollo tra l'istituzione formativa e il datore di lavoro nel piano formativo individuale (Pfi).
Apprendistato di primo livello (art. 43 D.Lgs. n. 81/2015): titoli di studio conseguibili e disciplina contrattuale
Il contratto di apprendistato di primo livello, così come indicato nel Decreto ministeriale del 12 ottobre 2015, non può essere inferiore a sei mesi e non può, in ogni caso, essere superiore a:
a) tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale (corsi triennali di competenza delle regioni);
b) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale (corsi quadriennali di competenza delle regioni);
c) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore (licei, istituti tecnici, istituti professionali);
d) due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato per gli studenti in possesso del diploma di istruzione e formazione professionale;
e) un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente;
f) un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica (percorsi IFTS).
L'intesa prevede che:
- il livello di inquadramento sia coerente con il percorso formativo;
- la retribuzione sia definita in misura percentuale rispetto al livello di inquadramento e in relazione all'anno di frequenza del percorso formativo per l'acquisizione del relativo titolo, come dettagliato nella tabella contenuta nell'accordo interconfederale, con la previsione di aumenti progressivi nel corso della durata del contratto:
- non inferiore al 45% il primo anno;
- non inferiore al 55% il secondo anno;
- non inferiore al 65% il terzo anno;
- non inferiore al 70% il quarto anno.
In sostanza, per fare un esempio concreto: se uno studente è al terzo anno del suo percorso formativo e inizia a lavorare in apprendistato (ossia inizia il primo anno di lavoro in apprendistato al terzo anno di percorso formativo) non gli si applicherà la retribuzione del primo anno di lavoro in apprendistato (ossia il 45%) bensì quella del terzo anno (ossia il 65%).
Per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, l'accordo conferma l'esonero da ogni obbligo retributivo, così come viene confermata la retribuzione pari al 10% della retribuzione dovuta all'apprendista per le ore di formazione a carico del datore di lavoro.
Apprendistato di terzo livello (art. 45 D.Lgs. n. 81/2015): titoli di studio conseguibili e disciplina contrattuale
La durata del contratto di alto apprendistato e ricerca, finalizzato all'acquisizione di titoli del sistema terziario di formazione, non può essere inferiore a 6 mesi. La durata massima è, invece, pari alla durata ordinamentale del percorso, come indicato nella seguente tabella che recepisce le indicazioni della Regione Lombardia, in coerenza con quanto previsto dal D.M. 12 ottobre 2015:
Tipologia percorso | Durata massima |
Diploma di Tecnico Superiore (ITS) | 36 mesi |
Laurea Triennale | 36 mesi |
Laurea Magistrale | 24 mesi |
Laurea a ciclo unico | 48 mesi |
Master Universitari di I e II livello | 12 mesi (I livello) - 24 mesi (II livello) |
Dottorato di Ricerca | 48 mesi |
Attività di ricerca |
36 mesi (ammessa proroga di massimo 12 mesi, |
L'accordo prevede il sotto inquadramento dell'apprendista, proporzionato alla durata del contratto. Nello specifico, l'apprendista è inquadrato come segue:
- per i percorsi di durata superiore all'anno
- per la prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- per la seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale;
- per i percorsi di durata non superiore all'anno il sotto inquadramento è di un livello rispetto a quello di destinazione finale.
Anche per l'alto apprendistato è confermata la percentuale retributiva del 10% per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro e l'azzeramento per quelle presso l'istituzione formativa.
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