Novità e precisazioni in materia di disciplina dei tirocini
Gli effetti sulla disciplina dei tirocini degli ultimi provvedimenti della Corte Costituzionale, della Conferenza Stato-regioni e della Regione Lombardia. Nuovi adempimenti per imprese ospitanti e per gli enti promotori.
Sul tema dei tirocini sono intervenuti recentemente, sia a livello nazionale che regionale, alcuni provvedimenti che determinano nuovi effetti sulla disciplina di questo istituto. In particolare si segnala:
- la sentenza della Corte Costituzionale del dicembre 2012 che precisa i livelli di competenza legislativa e regolamentare in materia di tirocini;
- i recenti aggiornamenti della disciplina regionale (procedure operative e fac-simile di modulistica) deliberati a fine 2012 ;
- le linee-guida della Conferenza Stato-Regioni, previste dalla “Legge Fornero” e rese note alla fine di gennaio 2013.
Si analizzano di seguito i tre provvedimenti segnalando, in particolare, gli effetti sul territorio regionale e le novità in tema di adempimenti per le imprese ospitanti.
Sommario
1. La sentenza della Corte Costituzionale
2. La disciplina regionale
3. Le linee-guida della Conferenza Stato-Regioni
La sentenza della Corte Costituzionale
Con una recente sentenza (1) la Corte Costituzionale si è pronunciata sul sistema di ripartizione di competenza Stato-Regioni in tema di tirocini formativi e di orientamento, sancendo l’illegittimità dell’art. 11 del decreto legge n. 138 del 2011, che definiva “Livelli essenziali per l'attivazione dei tirocini” e ribadendo la competenza regionale esclusiva sul tema.
Con la sua pronuncia di incostituzionalità, la Corte Costituzionale ha voluto sancire una volta per tutte la piena competenza delle Regioni in materia di tirocini. La sentenza ha, dunque, il valore di una sollecitazione nei confronti di tutte le amministrazioni regionali a formulare un proprio, compiuto quadro normativo autonomo in materia di tirocini. Poiché la Lombardia figura tra le Regioni già dotate di una normativa completa e del tutto autonoma, la sentenza non produce, di fatto, alcun effetto pratico sul territorio regionale(2).
Gli aggiornamenti della legge regionale sui tirocini
È stato recentemente pubblicato il decreto regionale che determina le procedure operative per l'avvio di tirocini per cittadini sia comunitari, sia non comunitari in condizione di regolarità sul territorio regionale(3). Il decreto contiene anche gli schemi (fac-simile) di convenzione e di progetto formativo individuale che nei precedenti “Indirizzi regionali in materia di tirocini” la Regione si era impegnata ad adottare con un apposito provvedimento.
Rispetto a quanto contenuto nel decreto, la Regione è poi intervenuta con un atto di “Determina”, con il quale essa precisa alcuni elementi riguardanti l’ambito e i tempi di applicazione(4). In particolare, la Determina regionale chiarisce che:
- gli schemi di convenzione e progetto formativo, pur contendo elementi minimi obbligatori comuni a tutti i tirocini a prescindere dalla tipologia di riferimento, non si applicano ai tirocini curriculari attuati sulla base delle previsioni dei piani di studio e dell'offerta formativa e la cui formalizzazione resta, perciò, determinata in base ai regolamenti didattici delle istituzioni educative che li attivano;
- i soggetti promotori hanno tempo fino al 31 luglio per adattare gradualmente le proprie procedure e i propri schemi di convenzione e progetto formativo ai nuovi fac-simile previsti dalla Regione.
In questa fase transitoria(5) gli enti promotori (universitari e non) potranno cominciare a richiedere alle imprese, al momento dell'attivazione dei tirocini, alcune informazioni aggiuntive previste dalle nuove procedure operative regionali, tra cui:
- il settore di attività economica dell’azienda (codici ATECO) e l’area professionale di riferimento del tirocinio (classificazione CP dell’ISTAT);
- il piano di formazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per il tirocinante;
- l’entità numerica dell’organico aziendale per il rispetto dei limiti quantitativi di tirocini attivabili contestualmente;
- il livello di inquadramento e il titolo di studio del tutor aziendale;
- l’entità dell’indennità di partecipazione e altri rimborsi-spese previsti per il tirocinante.
Restano in vigore le attuali convenzioni-quadro stipulate da Assolombarda(6) con i soggetti promotori del territorio e utilizzabili anche dalle imprese associate. Tutte le convenzioni saranno prossimamente rinnovate, in conformità con i nuovi schemi di convenzione introdotti dalla Regione.
Le linee-guida della Conferenza Stato Regioni
E’ attualmente in attesa dell’assenso tecnico della Conferenza Stato-Regioni l’ultima versione dell’accordo tra Regioni e Governo riguardante le “Linee guida in materia di tirocini” (cfr. Contenuti correlati).
Così come previsto dalla “legge Fornero”(7), le linee-guida sono state predisposte sulla base dei seguenti criteri:
- revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
- previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
- individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
- riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.
Va precisato che i contenuti delle linee-guida:
- non riguardano i tirocini curriculari (quelli che si effettuano durante la frequenza di scuole, master, corsi di specializzazione), i periodi di pratica professionale o per l’accesso alle professioni regolate dagli Ordini (praticantato), i tirocini transnazionali (per es. i “Lifelong Learning Programmes”), gli stage per stranieri inseriti nelle quote di ingresso, i tirocini estivi;
- non producono effetti normativi immediati poiché devono essere recepiti dagli ordinamenti regionali che hanno tempo 6 mesi per emettere gli appositi provvedimenti legislativi e regolamentari.
Per quanto riguarda le ripercussioni delle linee-guida sulla disciplina dei tirocini vigente in Lombardia, si precisa che la gran parte delle disposizioni fissate nelle linee-guida sono già contenute nella normativa regionale (ad es. le tipologie di tirocinio, le durate massime, le modalità di attivazione, limiti e divieti etc.)(8).
I principali elementi di novità che dovranno, invece, essere oggetto di un apposito intervento di aggiornamento normativo sono:
- la previsione della cosiddetta “indennità di partecipazione” non inferiore a 300 euro lordi al mese, anche se le Regioni si sono già impegnate ad innalzare il minimo a 400 euro lordi;
- l’introduzione di misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria, tra le quali l’eventuale riqualificazione del rapporto come di natura subordinata in caso di non conformità del tirocinio alle regolamentazioni regionali di riferimento e, soprattutto, la previsione di una sanzione amministrativa (da 1.000 a 6.000 euro) per le aziende che non pagano l’indennità;
- la messa a punto, da parte dell’amministrazione regionale, di una apposita attività di monitoraggio (ex ante, in itinere ed ex post), in coordinamento con gli enti promotori, per la corretta attuazione dei tirocini e le verifiche degli esiti occupazionali.
Infine, le linee-guida ribadiscono il principio secondo cui, nel caso di imprese che hanno sedi in territori diversi, occorre applicare la disciplina regionale della Regione ove è ubicata la sede effettiva del tirocinio(9).
Note
1. Sentenza nr. 287 dell'11/12/2012 (cfr. Contenuti correlati).
2. Le Regioni che, a oggi, posseggono una normativa completa dei tirocini sono: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Trento e Veneto. Anche le leggi di queste Regioni saranno, comunque, soggette a un aggiornamento a seguito della emanazione definitiva delle linee-guida della Conferenza Stato-Regioni previste dalla “Legge Fornero”.
Le altre Regioni dispongono di una regolamentazione incompleta o del tutto assente o senza attuazione.
3. Decreto nr. 10956 del 27/11/2012 (cfr. Contenuti correlati).
4. Atto n. 16 del 23/01/2013 della Direzione Generale Occupazione e Politiche del Lavoro (cfr. Contenuti correlati).
5. E’ in corso in questa fase un tavolo di consultazione tra Regione ed enti promotori, in particolare le università, finalizzato alla messa a punto di modalità condivise di applicazione delle nuove disposizioni regionali, anche in funzione dei tempi tecnici necessari per l’adattamento e l’armonizzazione dei sistemi informativi dei soggetti promotori rispetto alle nuove informazioni e ai nuovi adempimenti loro richiesti dalle nuove procedure operative.
6. Sono attive le convenzioni-quadro per i tirocini con i seguenti soggetti promotori del territorio: Università Commerciale Luigi Bocconi, Università degli Studi di Milano, Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Politecnico di Milano, Università degli Studi di Pavia, LIUC Università Carlo Cattaneo di Castellanza, Università degli Studi di Milano Bicocca, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Associazione per la Cultura e il Tempo Libero ACTL, Università Vita-Salute San Raffaele, Università degli Studi dell'Insubria, AFOL Milano - Agenzia per la formazione, l'orientamento e il lavoro della Provincia di Milano.
7. Legge n. 92 del 20 giugno 2012, art. 1, commi da 34 a 36 (cfr. Contenuti correlati).
8. Per approfondimenti si legga la notizia Assolombarda “Indirizzi regionali in materia di tirocini” (cfr. Contenuti correlati).
9. L'accordo prevede la possibilità che le singole amministrazioni regionali possano fissare, attraverso appositi accordi, delle deroghe a questo principio, al fine di tener conto delle esigenze organizzative delle imprese multi-localizzate che hanno la sede legale sul loro territorio.
Contatti
Area Formazione, Scuola, Università e Ricerca, tel. 02-58370.653/241/468, e-mail sur@assolombarda.it.
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