Nell'ipotesi di cessione delle eccedenze a credito IVA dalle consolidate alla consolidante:
1) il visto di conformità va apposto sia sulla dichiarazione annuale IVA delle società consolidate/cedenti dalle quali emerge l'eccedenza a credito IVA ceduta, sia sulla dichiarazione del consolidato fiscale nazionale, modello CNM, predisposto dalla società consolidante destinata ad utilizzare in compensazione i crediti. Non occorre, invece, l'apposizione di un ulteriore visto di conformità sulla dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette delle società consolidate, in quanto l'indicazione nel quadro GN dei crediti assolve alla finalità riepilogativa/espositiva;
2) il termine di dieci giorni, dalla cui decorrenza è possibile procedere alla compensazione, va calcolato con riferimento alla data di presentazione della dichiarazione annuale IVA della consolidata, in cui l'eccedenza a credito IVA matura.