Premesso che:
- come Confindustria, operatori e professionisti evidenziano da tempo, nominare il sindaco o il revisore a fine esercizio appare in contrasto con il quadro normativo di riferimento, si veda al riguardo la circolare del CNDCEC;
- sarebbe quindi auspicabile un congruo differimento per consentire alle società a responsabilità limitata di adeguarsi ai nuovi adempimenti, in quanto é di tutta evidenza che il termine fissato al 16 dicembre 2019 si scontra con le difficoltà operative e le conseguenti responsabilità con cui si dovranno confrontare i componenti dell’organo di controllo nominati;
- nelle deputate sedi istituzionali è in corso una riflessione volta a elaborare una soluzione al problema, in via normativa oppure interpretativa e che risulta altresì che, nel monitorare l'adempimento dell'obbligo, il sistema camerale intende adottare un approccio flessibile;
l'attuale normativa dispone che entro il 16 dicembre 2019, l’organo amministrativo delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative a responsabilità limitata è tenuto a:
- verificare che nei bilanci degli ultimi due esercizi chiusi siano state o meno superate le soglie che rendono obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore;
- controllare lo statuto/atto costitutivo per verificare se debba essere adeguato alle disposizioni in tema di nomina dell’organo di controllo (collegiale o monocratico, con funzioni di revisione legale) o del revisore.