Elevate le soglie di nomina dell’organo di controllo nelle SRL : l’assemblea deve procedere entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio

Il decreto sblocca cantieri riformula l’articolo 2477 del codice civile, nella parte che vincola la nomina ai valori di fatturato, attivo e dipendenti delle società.

Con effetto da oggi1, 18 giugno 2019, sono meno stringenti i requisiti per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore, nelle società a responsabilità limitata.
E’ stabilito che la nomina sia obbligatoria se una società a responsabilità limitata2 ha superato per due esercizi consecutivi anche uno solo dei seguenti limiti:

  • totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro (invece dei 2 milioni della formulazione attuale);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro (invece dei 2 milioni dell’attuale formulazione);
  • dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità (invece di 10).

Nel caso in cui si verifichi una delle cause di obbligo di nomina, tra cui il superamento dei limiti indicati al secondo comma dell’articolo 2477 c.c., l’assemblea che approva il bilancio, deve provvedere entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.
Se l'assemblea non provvede, è il tribunale a provvedervi, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

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