Riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che attua la Legge 19 ottobre 2017 n.155.

Principi della riforma

Il decreto legislativo 12 gennaio 2019 n.14 che reca codice della crisi di impresa e dell’insolvenza attua la legge 19 ottobre 2017 n. 1551.

La Legge ha delegato il Governo ad emanare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per riformare:

  • le procedure concorsuali (R.D. n. 267 del 1942, c.d. Legge fallimentare)
  • la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012);
  • il sistema dei privilegi e delle garanzie.

L'esigenza di una riforma organica della materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali è ricondotta a una serie di fattori tra i quali emerge il continuo intervento del legislatore con modifiche normative. Tale circostanza ha generato una disorganicità tra il testo sopravvissuto del regio decreto 19 marzo 1942, n. 267, e le disposizioni novellate, scritte in un contesto economico, sociale e politico del tutto diverso.

Inoltre le modifiche sono state apportate con interventi di natura emergenziale e con modifiche alle disposizioni di tipo “chirurgico”, spesso su norme già oggetto di precedenti interventi con le conseguenti difficoltà applicative e l’emersione di indirizzi giurisprudenziali non consolidati intervenuti in un arco temporale che ha registrato un incremento del numero di procedure concorsuali in considerazione anche dello sfavorevole ciclo economico.

Si elencano i principi generali individuati dalla legge delega e ai quali il legislatore delegato si é attenuto:

  • sostituire il termine fallimento con l'espressione liquidazione giudiziale;
  • introdurre una definizione dello stato di crisi, accanto a quello di insolvenza ed individuarla come una probabilità di futura insolvenza, sulla scorta anche delle elaborazioni sviluppate dalle scienze aziendali;
  • adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, che sia caratterizzato da particolare celerità;
  • assoggettare ai procedimenti di accertamento dello stato di crisi o insolvenza ogni categoria di debitore, persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore che eserciti attività commerciale, agricola o artigianale, escludendo i soli enti pubblici;
  • ai fini della competenza territoriale, recepire la nozione definita dall'ordinamento dell'Unione europea di centro degli interessi principale del debitore;
  • dare priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore;
  • uniformare e semplificare la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalla materia concorsuale;
  • prevedere che la notificazione nei confronti del debitore degli atti delle procedure concorsuali e dell'atto che avvia l’accertamento dello stato di crisi avvenga all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore;
  • ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali;
  • riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi;
  • istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, indicandone i requisiti di iscrizione;
  • armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori.

La legge delega è entrata in vigore il 15 novembre 2017. La delega è scaduta lo scorso 15 novembre 2018, tuttavia è stata applicata la proroga, prevista dall’ordinamento, di 60 giorni del termine, applicabile quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari, di 30 giorni, scade successivamente.

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