Salute e sicurezza - i passaggi nella legge di bilancio 2021

Focus sui punti di interesse per le aziende e per gli addetti che si occupano di Salute e Sicurezza

Nella LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 – sono contenute indicazioni per la gestione delle risorse finanziarie e amministrative che possono interessare chi si occupa di Salute e Sicurezza.

1.     Estensione al primo semestre 2021 (e non all’intero anno 2021) del credito di imposta per adeguamenti strutturali e acquisti DPI e possibilità di cessione del credito di imposta relativo (rif. art. 1; commi relativi a questa modifica: 1098. 1099. 1100). Le spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro che consentono di accedere al credito d’imposta sono suddivise in due gruppi:

a) gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19, tra cui rientrano:

  • gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, nonché quelli funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività nel rispetto della disciplina urbanistica;
  • gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (ccdd. “arredi di sicurezza”).

Tali interventi devono essere prescritti da disposizioni normative o previste dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

b) Gli investimenti connessi ad attività innovative relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto dei cd. termoscanner. 

Per innovazione o sviluppo si intendono, quindi, gli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata, siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente.

    2. Incentivi per impianti per la produzione di ossigeno ai fini medicali (e per i relativi sistemi di sicurezza e prevenzione per il monitoraggio dell’atmosfera sovraossigenata e la gestione dell’eventuale rischio di incendio).

 Il comma 445 enuncia che al fine di migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia e in considerazione della carenza di bombole di ossigeno durante le fasi acute dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2021. Lo stanziamento di cui al primo periodo è destinato, nei limiti dello stesso, al supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell’ossigeno ai reparti e di rafforzamento delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell’atmosfera sovraossigenata e la gestione dell’eventuale rischio di incendio, secondo le norme sulla produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

3.    Modifica della scadenza per la cosiddetta industria 4.0. Le proroghe confermano gli stanziamenti per Industria 4.0 (investimenti in beni immateriali rientranti nell’allegato B annesso alla Legge n. 232 del 2016). Si ricorda che le aziende devono essere in regola con la normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro

Il comma 1051 definisce le nuove tempistiche per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato:  sono ammessi al riconoscimento del credito di imposta quelli effettuati fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Il comma 1052 rammenta alcune condizioni per avere spettanza del credito di imposta di cui al comma 1051, tra le quali “..la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori”.

 

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