Salute e sicurezza e gestione Covid-19: per i rientri dall'estero, 5 giorni di quarantena per i paesi gruppo C

Le misure per il rientro dall'estero sono prorogate fino al 30 Aprile 2021, con allineamento degli elenchi dei paesi dell'area C.

L'ordinanza del 2 aprile 2021 proroga al 30 aprile le disposizioni per il rientro dall'estero.

  • proroga  l'ordinanza del 30 marzo 2021, che prevede che chi arriva in Italia da un Paese dell’Unione europea dovrà sottoporsi a tampone, rimanere in isolamento fiduciario per 5 giorni e sottoporsi ad un nuovo tampone al termine dell'isolamento.
  • proroga l'ordinanza del Ministro della salute 13  febbraio 2021 regolante l'ingresso di  viaggiatori  provenienti  dal  Brasile
  •  applica  la  disciplina prevista  per  gli  Stati  e  i  territori  di   cui   all'elenco   C dell'allegato  20  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 2 marzo 2021,  come  integrata  dalle  disposizioni  di  cui all'ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021, anche agli spostamenti da e per l'Austria,  il  Regno  Unito  di  Gran Bretagna, l'Irlanda del nord e  Israele

  • prevede per gli spostamenti  da e per la Regione del Tirolo il periodo di  isolamento  di 14 giorni

Rimangono invariati gli obblighi di comunicazione ad ATS, di Autodichiarazione e di Autocertificazione e in caso di sintomi.

Si completa il quadro di regole per i rientri all'estero.

Rimane in vigore, per effetto del DL 1 Aprile 2021, il quadro delle Eccezioni (es 120 ore per motivi di lavoro).

Inoltre, il Ministero delle Salute definisce le procedure per le DEROGHE per MOTIVI DI LAVORO REGOLATI DA SPECIALI PROTOCOLLI DI SICUREZZA

Oltre alla già esistente possibilità di viaggiare in "eccezione" per le 120 ore, Il Ministero della Salute comunica  l'aggiornamento delle procedure per le deroghe rilasciate dal Ministero della salute per gli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza approvati dall’autorità sanitaria (art. 51, co. 7, lett. d) e gli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di tampone (art. 51, co. 7, lett. e).

 Ai fini del rilascio delle deroghe di cui al precedente punto 3), il Ministero della salute ha impostato la seguente procedura:

  • la richiesta di deroga può essere presentata dal viaggiatore/Ente/Società Organizzatrice;
  • la richiesta deve essere trasmessa almeno 7 giorni prima della data di ingresso in Italia all’indirizzo e-mail: coordinamento.usmafsasn@sanita.it (non è possibile inviare richieste per eventi programmati oltre la data di efficacia del DPCM vigente; si segnala che il DPCM 2 marzo 2021 è efficace fino al 30 aprile p.v.). La documentazione da fornire a corredo della richiesta è molto dettagliata (es. data di arrivo, mezzo di trasporto usato - numero del volo/numero di targa - punto di accesso in Italia, itinerario di viaggio, documenti di identità). Al riguardo, viene precisato che nel caso di ingresso per motivi di lavoro, è necessario produrre la lettera di invito da parte dell’organizzatore dell'evento e la lettera della società, firmata dal legale rappresentante, che certifichi e confermi le necessità lavorative in Italia. Nel caso di trasferte lavorative di dipendenti che lavorano in Italia in sedi estere, la deroga verrà concessa a coloro i quali abbiano la necessità, una volta tornati in Italia, di riprendere la propria attività lavorativa fisicamente in azienda e subito dopo il ritorno in Italia;
  • in caso di valutazione positiva della richiesta, il Ministero trasmetterà le linee guida alle quali il viaggiatore internazionale deve attenersi per beneficiare della deroga. Il viaggiatore dovrà avere cura di portare con sé la comunicazione dell'ufficio che ha trasmesso il protocollo, l’autodichiarazione sottoscritta a testimonianza dell’applicazione delle linee guida con l’esito del test negativo (effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia) da mostrare eventualmente all’autorità frontaliera o all’autorità sanitaria.

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