Salute e sicurezza e COVID-19: nuove procedure per la gestione dei contatti stretti

Nuovo Decreto del Governo per il contrasto a COVID-19.

Il DL n. 229/2021 contiene nuove disposizioni che interessano aziende e cittadini:

  • il "Super Green Pass" (che si ottiene come il Green Pass ma non con il "tampone") è obbligatorio anche per l'accesso agli alberghi ed ai convegni (dal 10 gennaio al 31 marzo 2022);
  • La misura della "quarantena precauzionale" (per chi ha avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19) non si applica a chi ha completato il ciclo vaccinale primario (due dosi per tutti i vaccini – una dose "Johnson") o è guarito o ha effettuato la dose di richiamo (cosiddetta "terza dose"). Questi hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19. In caso di comparsa dei sintomi hanno l’obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
    Questa misura serve a responsabilizzare le persone che hanno avuto contatti stretti e a non estendere in maniera insostenibile le quarantene, aspetto utile anche nei luoghi di lavoro.
    Le misure predette si applicano anche ai soggetti, contatti stretti, posti attualmente in autoisolamento; si consiglia un coinvolgimento dei medici competenti su questi aspetti delicati, così come sulle azioni promozionali per la vaccinazione.
  • La nuova circolare del Ministero della Salute contiene le modalità attuative della cessazione della quarantena e dell’auto-sorveglianza, con riferimento a:

    1. "contatti stretti" - es. i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici fanno una quarantena di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
    2. contatti a "basso rischio" - es. se hanno indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie;
    3. "soggetti contagiati" (es. chi ha ricevuto la dose booster potrà fare un isolamento di 7 giorni; al termine di questo periodo deve essere eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo).

Ad oggi, la definizione di "contatto stretto" è la seguente: link.

Per contatto a "basso rischio" si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
  • tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

Assolombarda terrà informate le aziende sugli sviluppi della emergenza.

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