FASE 2 - COVID19: Il Comitato per l’applicazione e la verifica delle misure messe in campo dalle imprese per prevenire contagio (ART. 13 Protocollo 24 aprile 2020)

Con la prima versione del Protocollo lo scorso marzo, le Parti Sociali avevano condiviso la necessità della costituzione di un gruppo di lavoro interno - o Comitato – composto dalle funzioni aziendali con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS), coinvolte nella individuazione delle misure di prevenzione da attuare e gestire nelle fasi di emergenza. Nel Protocollo del 24 aprile, allegato al DPCM del 26 viene riconfermata l’esigenza di aggiornare i provvedimenti presi e di mantenere costante il monitoraggio sulla loro efficacia, per essere pronti ad intervenire in modo appropriato nel caso di situazioni di emergenza.

L’Area Salute e Sicurezza di Assolombarda supporta le aziende con approfondimenti specifici sui vari temi del protocollo Salute e Sicurezza del DPCM 26 aprile 2020

La presenza del RSPP, dell’RLS e del Medico Competente, assicurano il necessario  coordinamento con la  gestione  della  tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro previste da previgenti normative.

In  relazione a queste  fasi di emergenza, è opportuno evidenziare che fermo restando che il Protocollo ha natura aziendale e non contrattuale, nelle aziende che hanno normalmente la rappresentanza sindacale interna (industria), la presenza del sindacato è garantita attraverso il Rappresentante dei lavoratori(RLS)  o la RSU. In mancanza, attraverso una rappresentanza dei lavoratori (art.13, comma 1).

Invece, nelle realtà in cui il normale sistema di relazioni sindacali si muove in ambito territoriale (artigianato, commercio, edilizia), la rappresentanza sindacale è individuata a tale livello (art.13,comma 2).

Il terzo comma dell'art. 13 va invece interpretato nel senso che, laddove sorgano particolari situazioni (al livello territoriale o di categoria) tali da rendere necessario o opportuno un comitato ad hoc, le parti stipulanti l'accordo (quello nazionale, l'unico documento su base condivisa tra rappresentanze datoriali e sindacali, avendo quello aziendale natura unilaterale) potranno promuoverne la costituzione, eventualmente coinvolgendo le autorità sanitarie locali e gli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID 19.

 

Funzionamento Comitato

Dati  gli obiettivi  del Comitato – di aggiornare in  modo efficace,  pragmatico e veloce -  le misure  e i  provvedimenti che  si  rendono necessari  non  solo in  questa  fase  di  graduale  riapertura, ma anche e soprattutto, per  le attività  successive, i  componenti adotteranno le più rapide modalità  di  coordinamento e di comunicazione, come già opportunamente  attuato nelle passate settimane,   avendo cura di documentare e tenere  traccia di quanto viene fatto.

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