DPCM 26 aprile 2020 e nuovo Protocollo condiviso per la prevenzione sui luoghi di lavoro - Art. 4 Pulizia e Sanificazione
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AGGIORNAMENTO 17 MAGGIO 2020 - Suggerimenti metodologici per la gestione delle "misure di contenimento delle attività produttive industriali in sicurezza"
L’Area Salute e Sicurezza di Assolombarda supporta le aziende con approfondimenti specifici sui vari temi del protocollo Salute e Sicurezza del DPCM 26 aprile 2020.
AGGIORNAMENTO 17 MAGGIO 2020. L'Istituto Superiore di Sanità fa il punto sui metodi di sanificazione e disinfezione per i luoghi di lavoro e gli ambienti NON sanitari.
QUI la sintesi in un Vademecum e schema a blocchi.
Utili sono gli aggiornamenti in merito ad alcune importanti questioni:
- Trasmissione del SARS-CoV-2 e sopravvivenza sulle superfici
- Disinfettanti per le superfici e luoghi
- Come orientarsi fra i disinfettanti autorizzati
- Procedure per la sanificazione (ed in particolare sanificazioni periodiche e straordinarie nel protocollo del 24 aprile 2020)
- Tutela della salute degli utilizzatori dei prodotti, del personale e degli astanti
- Gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito delle operazioni di sanificazione
Il documento da' indicazioni per il trattamento superfici, ambienti interni e e abbigliamento e fa il punto sulle tecnologie disponibili sul mercato: ozono, cloro attivo, radiazione ultravioletta, perossido di idrogeno
Per sanificazione, anche in riferimento a normative vigenti, si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria.
FINE AGGIORNAMENTO 17 MAGGIO 2020.
AGGIORNAMENTO 6 MAGGIO 2020. Anche il comitato ex art. 7 di ATS Brianza, cerca di fare chiarezza su questo argomento, attraverso una linea guida. Si riporta qui un estratto
1) Da chi può essere effettuata la sanificazione?
Sono pervenute alla nostra ATS diversi quesiti in merito all’identificazione del soggetto che può effettuare la sanificazione negli ambienti di lavoro, in tutte quelle specifiche situazioni previste dal DPCM 26 aprile 2020 e nella circolare n. 5443 del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 {26}. Quest’ultima circolare affronta il tema della sanificazione in maniera puntuale, sia per gli ambienti sanitari sia per quelli non sanitari, indicando anche le sostanze attive per l’eliminazione del virus SARS-Cov-2. La questione posta dai quesiti pervenuti rende necessario l’esame delle normative che regolamentano l’attività di “sanificazione”; le norme di riferimento sono il D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 e il Decreto Ministeriale 7 luglio 1997 n. 274; quest’ultimo decreto ha previsto le seguenti definizioni:
- Attività di pulizia: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza.
- Attività di disinfezione: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microorganismi patogeni.
- Attività di disinfestazione: il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderati.
- Attività di derattizzazione: il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determina o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione di ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia.
- Attività di sanificazione: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.
La circolare ministeriale n. 5443 del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020, per tutti gli ambienti, sanitari e non sanitari, indica per la decontaminazione l’uso di comuni disinfettanti (ipoclorito di sodio, etanolo e perossido d’idrogeno, quest’ultimo agente solo per gli ambienti sanitari) e ciò in tutte le situazioni espositive prese in considerazione in maniera dettagliata dalla circolare ministeriale. In questo contesto e sulla base della definizione di sanificazione, è logico ritenere che la sanificazione sia da intendersi come costituita da attività di pulizia e da attività di disinfezione e che il termine “sanificazione” usato nei protocolli trovi giustificazione per l’attività combinata di pulizia e di disinfezione, in particolare delle superfici. Mancando tutti gli altri termini delle definizione di sanificazione sopra riportata, è ovvio che, in merito agli adempimenti, ci si dovrà riferire alle due attività costituite della pulizia e della disinfezione. Non sono pertinenti alle finalità di eliminazione delle possibili contaminazioni di Sars-Cov-2 i procedimenti di disinfestazione e del miglioramento delle condizioni di microclima, illuminazione e rumore.
Il Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7 (decreto Bersani sulle liberalizzazioni) art. 10 comma 3, stabilisce che, per le attività di pulizia e di disinfezione di cui al Decreto Ministeriale 7 luglio 1997 n. 274, le imprese sono soggette alla dichiarazione di inizio attività e che non possono essere subordinate a particolari requisiti tecnico-professionali, ma solo ai requisiti di onorabilità e capacità economico finanziaria. I requisiti tecnico professionali, così come specificati dall’art. 2, comma 2 del Decreto Ministeriale 7 luglio 1997 n. 274, sono richiesti solo per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (n.d.r. intendendo ovviamente le attività di sanificazione che non siano limitate alla sola pulizia e disinfezione; lo schema riportato sotto cerca di fornire una chiave di lettura delle norme).
La circolare ministeriale n. 5443 non parla di sanificazione straordinaria; il rapporto ISS Covid-19 n. 5/2020 del 23/03/2020 prende in considerazione per gli ambienti di lavoro la sanificazione straordinaria nel caso in cui vi sia stato un caso positivo Covid 19 negli ambienti ma riconduce le procedure a pulizia e disinfezione. Il Protocollo Condiviso introduce altri casi di sanificazione straordinaria, senza specificarne le modalità, pertanto la straordinarietà è da riferirsi ai tempi (oltre a quella periodica programmata) e non a modalità diverse; infatti la pulizia energica delle superfici e la loro disinfezione è il metodo più efficace di prevenzione in relazione alle modalità di trasmissione.
Rispetto al quesito, quindi:
- Ne consegue che una comune impresa di pulizia è legittimata a svolgere le attività di pulizia e di disinfezione se il datore di lavoro opta per il ricorso ad una ditta esterna, che deve comunque rispettare le previsioni degli artt. 26 e 27 del DLgs 81/08.
- Le medesime attività possono essere svolte da addetti interni all’azienda
Chiunque si appresti a svolgere attività di pulizia, e soprattutto di disinfezione, deve attenersi ad un programma di intervento, previa valutazione dei rischi biologici e da agenti chimici, inclusi eventuali rischi in fase di diluizione, che comprenda quanto meno l’organizzazione delle attività da svolgere, la gestione dei prodotti e delle attrezzature di disinfezione, dei DPI e degli indumenti da lavoro e la formazione adeguata dei lavoratori.
Si rende altresì noto che in relazione all’uso di disinfettanti chimici si fa riferimento alla norma tecnica UNI EN 14885 (norme europee per i disinfettanti chimici) che, nello specifico, per l’attività virucida, fa a sua volta riferimento alle modalità indicate nella norma EN 14476. Essendo le attività di pulizia e di disinfezione un obbligo di legge in ottemperanza al DPCM 26 aprile 2020, che recepisce il “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrato e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020, è necessario che il programma di intervento sia documentato e disponibile per l’eventuale esame degli organi di controllo.
Si richiama infine l’attenzione sul fatto che, in vista dell’utilizzo degli impianti di condizionamento nella imminente stagione calda, e comunque di impianti di ventilazione, è necessario applicare con attenzione le indicazioni del rapporto ISS per i luoghi di lavoro {27}.
FINE AGGIORNAMENTO 6 MAGGIO
L’aggiornamento del 24 aprile del protocollo Salute e Sicurezza, concordato tra le parti sociali e approvato dal DPCM 26 aprile 2020 aggiunge il seguente passaggio:
..nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
Le organizzazioni aziendali possono attuare questo passaggio considerando anche i due documenti di riferimento per calibrare le misure di pulizia e sanificazione, i quali costituiscono riferimento nazionale: la citata circolare del ministero della salute e un documento dell’istituto superiore di sanità. I due documenti ricordano la necessità della sanificazione solo dopo eventi covid.
Si rammenta l’importanza della pulizia quotidiana delle superfici di uso comune, come primaria misura igienica da osservarsi a cura di ogni operatore e delle organizzazioni e della opportunità di sanificazione in relazione al grado di utilizzo dei locali o attrezzature.
L'ISS sanità ha dato anche l'indicazione dei 9 giorni di eventuale permanenza del virus sulle superfici ed i due documenti ricordano quali sono i prodotti indicati da usare per questi processi.
Assolombarda mette a disposizione anche una serie di provider di servizi, come indichiamo in questa notizia.
Assolombarda ha già approfondito l’argomento precedentemente. https://www.assolombarda.it/servizi/assistenza-sindacale/informazioni/protocollo-di-regolamentazione-pulizia-e-sanificazione-in-azienda
Dalla circolare 5443 del 22 febbraio 2020
Pulizia di ambienti non sanitari
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.
- A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
- Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
- Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).
- Dopo l’uso, i DPI PER LA PULIZIA POSTO EVENTO COVID vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto, ( mentre si ricorda che i DPI usati normalmente per il distanziamento sociale, vanno nell’indifferenziato, come evidenziato nella circolare Regione Lombardia https://www.assolombarda.it/servizi/ambiente/covid-19-gestione-dei-rifiuti-e-bonifiche-nuove-disposizioni-regionali ) .
- Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).
Dalle linee guida ISS
Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all’interno dell’edificio, è necessario procedere alla sanificazione dell’ambiente, intesa come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione. In questo contesto, è opportuno ricordare che i coronavirus, quali il virus della SARS, e quello della MERS e lo stesso SARS-CoV-2, possono persistere su superfici inanimate fino a 9 giorni in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell’umidità, anche se non è accertato vi persistano in forma vitale. La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio).
Le pulizie quotidiane* degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie passeggeri, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti). Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcool etilico al 75% e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d’azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire.
*Per pulizie quotidiane/sanificazione si intende: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. …. Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo.
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