La Lombardia è in Zona Bianca: questo significa la ripresa di molte attività ma nelle aziende deve essere sempre applicato il protocollo anticontagio conforme al testo approvato il 6 aprile scorso (leggi la news di approfondimento).
Nelle Zone bianche “cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III del DPCM 2 marzo 2021 relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate”, come ad esempio i limiti ai corsi di formazione. E’ importante notare che si applicano “comunque le misure anti contagio previste dai protocolli e dalle linee guida di settore. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto”.
Il Governo ha approvato le linee guida che possono essere utili per meglio comprendere la situazione:
- Le mascherine devono essere obbligatoriamente indossate sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso tranne quando è garantito l’isolamento continuativo; non è obbligatorio indossare la mascherina mentre si mangia o si beve. Il protocollo per i luoghi di lavoro prevede l’obbligo di mascherina chirurgica (o DPI superiore se necessario in base al DVR) ogni volta che il lavoratore non è isolato;
- Resta l’obbligo di distanziamento e il divieto di assembramento;
- Le attività di ristorazione sono aperte ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno, senza limiti orari;
- Il lavoro agile resta una misura chiave per evitare i contagi e il datore di lavoro privato non deve fornire la strumentazione necessaria, “il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure organizzative e gestionali atte ad agevolare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile”; la formazione è una misura chiave in tal senso
- Sono consentiti i seguenti spostamenti:
- senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento, verso altre località della zona bianca;
- senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- verso località della zona gialla, senza doverne giustificare il motivo, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti in zona gialla e di quelle relative agli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate;
- verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida
- Le "certificazioni verdi COVID-19" sono certificazioni che attestano la sussistenza di condizioni personali che consentono gli spostamenti sul territorio nazionale (le disposizioni sulle certificazioni per viaggiare all’estero non sono ancora operative):
- aver completato la vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
- essere guariti da COVID-19, con cessazione dell'isolamento;
- aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.