Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli: veicoli assoggettati all'obbligo

Decreto Legislativo 22 novembre 2023, n. 184.

Come noto, il 28 dicembre 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

In particolare il decreto prevede che:

1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:

  • una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h
  • oppure un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h

2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al punto 1, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno

3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione

non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

La disposizione si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. L'obbligo riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni.

Sono derogati dall'obbligo di RCA:

- i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente

- i veicoli non idonei all'uso come mezzo di trasporto

Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464.

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