Sgravio contributivo contratti di solidarietà - Istruzioni INPS

L'INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive sui Contratti di Solidarietà (C.d.S).

L’Istituto rende note le modalità e le regole di accesso alla riduzione contributiva per le imprese che al 30 novembre 2019 abbiano stipulato un C.d.S nonché per le imprese che lo abbiano avuto in corso nel secondo semestre del 2018.
La riduzione contributiva, a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2019, spetta alle sole imprese che siano state ammesse allo sgravio dai Decreti Direttoriali di autorizzazione e indicate nell'apposito elenco.
Le altre aziende, ancorché già destinatarie dei Decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate ad operare i conguagli con successive comunicazioni.

Calcolo della riduzione contributiva

I datori di lavoro hanno diritto, per ogni mese di C.d.S e per tutta la durata dello stesso sino ad un massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile, alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia avuto un orario ridotto in misura superiore al 20%.
Sulla base di tale calcolo le aziende determineranno l'importo da conguagliare tenendo conto della misura massima dell’agevolazione fruibile indicata nei Decreti Direttoriali.

Non sono soggette alla riduzione contributiva le seguenti forme di contribuzione:

  • il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.
  • il contributo previsto pari allo 0,30% della retribuzione imponibile dovuto per il finanziamento dei fondi Interprofessionali per la formazione continua
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo

L'INPS ricorda che lo sgravio è incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo e rimane inoltre subordinato alla regolarità contributiva, al rispetto della normativa a tutela delle condizioni di lavoro e dei contratti collettivi.

Adempimenti per i datori di lavoro

I datori di lavoro ammessi alla fruizione del beneficio, provvederanno ad esporre sul flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, previa assegnazione del codice di autorizzazione "1W" avente il significato "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex Lege 608/1996", valorizzando nel campo <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleACredito> inseriranno il codice causale di nuova istituzione “L982”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i C.d.S. stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 148/2015, anno 2019”
  • nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo

Le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il 16 dicembre 2020.

Contatti

Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336-213, e-mail lav@assolombarda.it
Sede di Monza, telefono 039-3638.231, e-mail monza@assolombarda.it.
Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail .

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