La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 9 marzo 2021, ha affrontato la questione riguardante il rapporto tra regimi di reperibilità e orario di lavoro in base alla definizione contenuta nell’articolo 2 punto 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo (e del Consiglio, del 4 novembre 2003) secondo la quale per orario di lavoro si intende “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.”