Riconoscimento della tutela previdenziale della malattia per COVID-19 - Ulteriori chiarimenti Inps
L’Inps, con proprio messaggio, riporta le indicazioni operative e i chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, in attuazione dell'art. 26 del Decreto-Legge n. 18 del 2020.
In particolare, l'Istituto fornisce le seguenti precisazioni.
Quarantena e smart working
La quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del c.d. Decreto-Italia, non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune) ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.
Per questo motivo, l'Inps precisa che non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, quando possibile, mediante forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio (lavoro agile o smart working, telelavoro, etc.). In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.
È invece evidente che in caso di malattia conclamata (art. 26, comma 6) il lavoratore sia temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.
Quarantena per ordinanza amministrativa
In tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa, non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena, ai sensi del comma 1 dell’articolo 26, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
Quarantena all’estero
Nel caso di lavoratori assicurati in Italia che si siano recati all’estero e siano stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, non è applicabile la previsione di cui al citato comma 1 dell’articolo 26, in quanto tale tutela è ammessa esclusivamente se la quarantena è stata disposta con un provvedimento proveniente da autorità sanitarie italiane.
Ammortizzatori sociali e malattia
In base al principio di prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, disposto dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, la circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di CIGO, CIGD o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determina il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia.
Restano peraltro confermate le indicazioni operative riportate dall'Istituto nel messaggio n. 1822/2020, relative alla gestione della concomitanza tra la prestazione dell’indennità di malattia e i trattamenti di integrazione salariale sopra citati.
L'Istituto, in base all'equiparazione operata dall'art. 26, 1 e 2 comma, ai fini del trattamento economico delle tutele in questione, alla malattia e alla degenza ospedaliera, ritiene che le medesime indicazioni sopra esposte debbano essere applicate anche per la regolamentazione dei rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e le prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, essendo le diverse tutele incompatibili tra loro.
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