Nuove domande di CIGO, CIG in Deroga e assegno ordinario per COVID-19 - Prime indicazioni INPS

L’INPS fornisce le prime indicazioni relativamente agli ulteriori periodi di ammortizzatori sociali disciplinati dal c.d. “Decreto Agosto”.

Trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga e assegno ordinario

Le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.
La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive (9+9).
Riguardo all’articolazione delle nuove settimane di trattamenti con causale “emergenza COVID-19”, viene previsto l’invio di due domande distinte per chiedere l’intervento di sostegno al reddito.
Mentre il primo periodo di nove settimane non prevede alcuna specifica condizione, il ricorso alle ulteriori nove settimane è invece collegato alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti, che potrebbe far sorgere in capo all’azienda l’obbligo di versamento del contributo addizionale.

A tal fine, la norma prevede un raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, da calcolarsi sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, determinato secondo le seguenti misure:

  • aliquota del 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019;
  • aliquota del 9% per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
  • nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019; conseguentemente, gli stessi potranno accedere alle ulteriori nove settimane di trattamenti senza dover sostenere alcun onere aggiuntivo.

Per richiedere l’ulteriore periodo di nove settimane di integrazione salariale, i datori di lavoro devono corredare la domanda di concessione dei trattamenti con una dichiarazione di responsabilità, in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.
L’Istituto, ricorrendone i presupposti, autorizza i trattamenti di cui trattasi e, in base alla citata dichiarazione di responsabilità, stabilisce la misura del contributo addizionale dovuto dall’azienda.
In mancanza di tale autocertificazione, il contributo addizionale sarà richiesto nella misura massima del 18%.

La verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro all’atto della presentazione della domanda di accesso ai trattamenti sarà effettuata dall’Istituto e dall’Agenzia delle Entrate con modalità e termini che saranno definiti anche con specifici accordi.

Riguardo alle modalità di accesso ai nuovi trattamenti, per le richieste inerenti alle prime nove settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” già in essere.
Per quanto attiene invece alle ulteriori nove settimane che possono essere richieste dai soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, con successivo messaggio l’INPS fornirà le istruzioni operative per l’invio delle domande.

Termini di trasmissione delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti

Le domande di accesso ai trattamenti in oggetto, devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.
In fase di prima applicazione per le domande con inizio di sospensione/riduzione dal 13 luglio 2020, la scadenza ordinaria del 31 agosto 2020 venga differita al 30 settembre 2020.
Viene introdotto un differimento al 30 settembre 2020 anche per i termini d’invio delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti che, in via ordinaria, scadrebbero nel periodo ricompreso tra il 1° e il 31 agosto 2020.
In relazione a quanto precede, anche le domande di trattamenti con inizio della sospensione/riduzione dal 1° al 12 luglio 2020, possono essere utilmente trasmesse entro il 30 settembre 2020.
L’Istituto precisa altresì che per le scadenze che interverranno dal 1° settembre 2020 non è prevista l’applicazione di alcun differimento.

Termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi

I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.

Trattamenti di sostegno al reddito per sospensione dei lavoratori residenti o domiciliati in Comuni delle ex zone rosse in ragione di provvedimenti di permanenza domiciliare adottati dall’Autorità pubblica per l’epidemia da COVID-19

E’ prevista una specifica tutela per i lavoratori - domiciliati o residenti in Comuni appartenenti alle ex zone rosse e per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro in conseguenza dell’emanazione di ordinanze amministrative emesse dalle Autorità pubbliche territorialmente competenti, in merito all'obbligo di permanenza domiciliare e conseguente divieto di allontanamento dal territorio comunale.
In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, che abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soggetti sopra indicati, a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte di tali dipendenti, possono presentare domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, CIG in Deroga e assegno ordinario con specifica causale «COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare», per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 e in relazione alla durata delle misure previste dai provvedimenti emanati dalle pubbliche Autorità, fino a un massimo di quattro settimane complessive.
Le istanze di accesso al trattamento spettante - corredate dall'autocertificazione del datore di lavoro indicante l'Autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione - devono essere trasmesse esclusivamente all'Istituto, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020.
In caso di richiesta di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro deve inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro il 15 novembre 2020.
Trascorsi infruttuosamente detti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.
Per quanto attiene alla modalità di invio delle istanze di accesso ai trattamenti in parola, l’INPS con successivo messaggio fornirà le istruzioni operative per la trasmissione delle domande.

Contatti

Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336-213, e-mail lav@assolombarda.it
Sede di Monza, telefono 039-3638.231, e-mail monza@assolombarda.it.
Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail .

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