In particolare viene precisato che, per il perfezionamento del requisito delle 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio della stessa, vengono considerati utili:
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione contro la disoccupazione. I predetti contributi figurativi sono, pertanto, da considerarsi utili ai fini di cui sopra, sia nella ipotesi in cui il periodo di astensione obbligatoria inizi in costanza di rapporto di lavoro sia nella ipotesi in cui l’astensione obbligatoria inizi entro sessanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
- i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.