L'INPS ha fornito le istruzioni operative per effettuare il conguaglio di fine anno
L'Istituto ha emanato le istruzioni per i datori di lavoro che devono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno con la denuncia di competenza di dicembre 2022, in scadenza il 16 gennaio 2022, oppure con quella di competenza di gennaio 2023, in scadenza il 16 febbraio 2023 senza aggravio di oneri accessori.
I datori di lavoro potranno completare le operazioni di conguaglio anche con la denuncia di febbraio 2023, in scadenza il 16 marzo 2023, per ciò che riguarda il TFR versato al Fondo di Tesoreria e le misure compensative.
Nella circolare dell'INPS sono inoltre presenti indicazioni riguardo agli elementi variabili della retribuzione, alle modalità operative e prescrizioni a cui i datori di lavoro devono attenersi nei diversi casi e al massimale annuo, usato come base contributiva e pensionabile delle pensioni obbligatorie, che per il 2022 è di 105.014,00 euro.
Si ricorda infine che con il cd Decreto Aiuti-bis, il legislatore ha introdotto una disciplina in deroga all’articolo 51, comma 3, del TUIR, la quale, limitatamente al periodo di imposta 2022, individua un nuovo limite massimo di esenzione - da ultimo ulteriormente elevato fino a 3.000 euro con il cd Decreto Aiuti-quater - ed estende le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore anche alle somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Stante l’eccezionalità della misura - prevista per il solo anno 2022 - sono state fornite apposite istruzioni per il conguaglio di cui si riporta la nostra informazione.
Contatti
Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336-213, e-mail lav@assolombarda.it.
Sede di Monza, telefono 039-3638.231, e-mail monza@assolombarda.it.
Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it.
Non sei associato e ti servono informazioni?
ContattaciAzioni sul documento