La legge n. 69/2021 (Legge di conversione) è intervenuta in merito alla collocazione temporale dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto Sostegni, introducendo la possibilità per i datori di lavoro di richiedere tali trattamenti, in continuità con quelli precedentemente disciplinati dalla legge n. 178 (legge di Bilancio 2021).
Nello specifico, “I trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal dl Sostegni possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti previsti dalla legge di Bilancio”.
Quanto sopra introdotto, si applica esclusivamente ai datori di lavoro che, avendo già avuto integralmente autorizzate le 12 settimane introdotte dalla legge n. 178, in assenza della novella legislativa, sarebbero rimasti privi di ammortizzatori sociali per alcune giornate collocate antecedentemente al 1° aprile 2021.