Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore delle imprese che cessano l’attività produttiva
Per gli anni 2021 e 2022 ed entro determinati limiti di spesa viene prorogata la possibilità, per le imprese che cessano l’attività produttiva, di accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.
L’ammissione all’intervento straordinario resta subordinata, tra le altre condizioni, alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in cui viene verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento e indicato il relativo onere finanziario.
La proroga prevista dalla Legge di Bilancio 2021 opera nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Si ricorda che l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale in commento avviene esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell’Inps.