L'Art. 1, commi 306-308, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all'emergenza da COVID-19, per un periodo massimo di otto settimane, da fruire entro il 31 marzo 2021 e nei limiti delle ore di integrazione salariale già effettuate nei mesi di maggio e/o giugno 2020.
L'Istituto, nel fornire le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, ricorda che l’applicazione del beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, all'esito della quale verranno emanate le istruzioni per la fruizione dello sgravio in questione, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.