L'art. 1, comma 363, della Legge n. 178/2020, ha disposto, per l'anno 2021:
- l’ampliamento da sette a dieci giorni del congedo obbligatorio dei padri, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione e/o affidamento nazionale o internazionale) del minore;
- la proroga della possibilità per il padre lavoratore di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Al riguardo, l'Istituto ricorda che:
- tali benefici possono essere goduti dai padri lavoratori entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dall'adozione/affidamento;
- il congedo facoltativo, a differenza da quello obbligatorio, è condizionato alla scelta della lavoratrice madre di non fruire di un giorno di congedo maternità.