Il provvedimento in esame, che entrerà in vigore il 3 dicembre p.v., introduce una serie di novità significative, d'immediato interesse per le aziende.
NOZIONE DI DISCRIMINAZIONE
Il Legislatore integra la nozione di discriminazione (diretta ed indiretta), e ne amplia il contenuto, con l'inserimento, tra le fattispecie discriminatorie, anche di quella relativa agli atti di natura organizzativa e oraria nei luoghi di lavoro, nonché agli atti ed ai comportamenti tenuti nei confronti di “candidate e candidati, in fase di selezione del personale”.
In base alla nuova formulazione della norma, costituisce “discriminazione” ogni trattamento o modifica dell’organizzazione, delle condizioni, e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell’età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza, di maternità o paternità, della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti, pone o possa porre la lavoratrice e/o il lavoratore in una delle seguenti condizioni:
- posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori;
- limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendale;
- limitazione dell’accesso ai meccanismi di avanzamento o di progressione nella carriera.
RAPPORTO PERIODICO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE
Il Legislatore ha introdotto l’obbligo per le imprese che hanno in organico “oltre 50 dipendenti” (l'attuale limite per l'obbligo riguarda le aziende con oltre 100 dipendenti) di redigere ogni due anni un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile.