Lavoro Agile e congedo straordinario genitori
Pubblicato il Decreto Legge n. 111 dell’8 settembre 2020 recante "disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19".
Per quanto riguarda gli aspetti giuslavoristici, il Decreto, all'art. 5, tratta del Lavoro Agile e del congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria per contatti scolastici del figlio convivente.
In particolare, nel caso di genitori con figli di età inferiore a 14 anni:
- un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
- nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa al Lavoro Agile, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.
Il beneficio può essere riconosciuto per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020.
Il Decreto entra in vigore il 9 settembre 2020.
Contatti
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