Lavoratori disoccupati
Possono presentare domanda di accesso al beneficio coloro che si trovano in status di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi.
In ogni caso, lo svolgimento, successivamente al termine della prestazione di disoccupazione, di attività lavorativa che non determini il venir meno dello status di disoccupazione non sospende il decorso dei predetti tre mesi.
L’istituto specifica inoltre che il beneficio non spetta ai soggetti inoccupati che non abbiano fruito di alcuna prestazione di disoccupazione.