Lavoratori in quarantena COVID-19 - Conguaglio somme anticipate dai datori di lavoro - Istruzioni Inps
L’Inps, con proprio messaggio, fornisce le istruzioni operative riguardanti il conguaglio delle prestazioni erogate dai datori di lavoro ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia.
L'Istituto, in primo luogo, riepiloga quanto disposto dall'art. 26 del D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020:
- equiparazione della quarantena alla malattia dal punto di vista economico, sempre che sia presente un procedimento di natura sanitaria. Ciò comporta l’obbligo per il lavoratore di produrre la certificazione sanitaria, nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica;
- obbligo del lavoratore, qualora al momento del rilascio del certificato il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, di acquisirle direttamente presso l’operatore di sanità pubblica e comunicarle all’Inps tramite posta ordinaria o PEC;
- riguardo la specifica tutela nei confronti dei lavoratori dipendenti con disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992) o in condizione di rischio per immunodepressione e patologie oncologiche o terapie salvavita, sussiste l'equiparazione del periodo indicato nel certificato di malattia a degenza ospedaliera. Per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale Inps, si applica quindi la decurtazione ai 2/5 della normale indennità in assenza di familiari a carico;
- gestione della malattia conclamata da COVID-19 come ogni altro evento di malattia comune.
Alla luce di quanto sopra, i lavoratori, sulla base delle previsioni dell’art. 26, commi 1, 2 (relativi alla quarantena) e 6 (relativo alla malattia conclamata) del D.L. n. 18/2020, hanno diritto al trattamento di malattia (nella misura massima dell’importo equivalente a quello dell’indennità di malattia o di degenza ospedaliera) e il datore di lavoro che ha anticipato i relativi trattamenti ha diritto a sua volta al recupero dell’anticipazione attraverso lo strumento del conguaglio.
Al riguardo, l'Inps fornisce le indicazioni per la corretta gestione da parte dei datori di lavoro interessati, degli eventi in esame, nel flusso Uniemens con l'introduzione di nuovi codici riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:
- MV6 - Quarantena;
- MV7 - Assenza dal lavoro per lavoratore disabile con Terapie;
- MV8 - Malattia accertata da COVID-19.
L'Istituto, inoltre ricorda ,da un lato che oggetto del conguaglio sono “le prestazioni erogate ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia limitatamente all’importo anticipato per conto dell’Istituto” e dall'altro, sul piano della individuazione del periodo di riferimento, precisa che, in questa prima fase sarà possibile conguagliare gli eventi di “quarantena” a carico dell’Inps con prognosi conclusa entro il 30 settembre 2020.
Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per i periodi successivi.
Ai fini di una corretta classificazione del conguaglio da parte del datore di lavoro, l'Inps segnala che la certificazione di quarantena o di malattia conclamata andrà ad alimentare apposite “tabelle di scambio” con le quali saranno fornite alle aziende le informazioni necessarie alla procedura dei flussi contributivi, per le successive richieste di conguaglio da parte delle aziende.
Le informazioni contenute nelle citate tabelle di scambio (vale a dire i codici MV6 - MV7 - MV8) verranno messe a disposizione dall’Istituto sul Cassetto Previdenziale per le aziende e gli intermediari; quotidianamente sarà inviata una PEC all’azienda con le medesime informazioni presenti sul Cassetto stesso - “CFLavoratore”, PUC del certificato medico, tutela riconosciuta, periodo dell’evento (“dataDa”, “dataA”), “codiceEvento” da utilizzare, codice conguaglio da utilizzare - e una e-mail di notifica agli intermediari.
L’Istituto, infine, indica le modalità per rettificare eventuali conguagli operati a titolo di indennità di malattia laddove invece la condizione del lavoratore fosse individuata come quarantena.
Contatti
Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336-213, e-mail lav@assolombarda.it.
Sede di Monza, telefono 039-3638.231, e-mail monza@assolombarda.it.
Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it.
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