Indicazioni in materia di Cassa integrazione guadagni e assegno ordinario Fondo di integrazione salariale con causale emergenza Covid

L’INPS riepiloga la normativa degli ammortizzatori previsti per lo stato di emergenza puntualizzando alcuni aspetti relativi alle istanze.

Forniamo una sintesi delle istruzioni richiamate dall’INPS evidenziando le precisazioni più rilevanti.

Rispetto ai periodi spettanti, l’Istituto ricorda la durata massima di 18 settimane di cui 9 +5 (ad esaurimento delle precedenti) da fruire entro il 31 agosto 2020 e ulteriori 4 fruibili ad esaurimento delle prime 14 e non oltre il 31 ottobre 2020, ad eccezione dei datori di lavoro che abbiano unità produttive e/o lavoratori residenti o domiciliati nei comuni delle cd. zone rosse, per i quali la durata massima complessiva è determinata in 31 settimane (13+9 più 5+4).

L'INPS ricorda che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in sospensione o riduzione, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda.
Per ottenere le settimane fruite, si divide il numero delle giornate di CIGO/assegno ordinario fruite per 5 o per 6, a seconda dell’orario contrattuale prevalente nell’unità produttiva.
Dalla somma del numero dei giorni si risale al numero di settimane residue ancora da utilizzare e che possono essere eventualmente richieste con la nuova domanda.

In tutti i casi in cui il datore di lavoro che richiede la cassa integrazione ordinaria debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, deve allegare alla domanda stessa un file excel da convertire in pdf compilato secondo le istruzioni già fornite. 

Ai fini dell’autodichiarazione del periodo effettivamente fruito, anche le aziende che richiedono l’assegno ordinario devono allegare alla domanda stessa un file excel. A tale scopo, il predetto file convertito in formato pdf, deve essere inserito nell’allegato A già presente in domanda. Per le istanze di assegno ordinario nel frattempo già inviate, i datori di lavoro potranno trasmettere tale modello di autodichiarazione attraverso il cassetto bidirezionale. In caso di assenza del file da allegare, il periodo autorizzato e quello fruito si considereranno coincidenti.

Circa l'espletamento della fase sindacale, all’atto della presentazione della richiesta di concessione dell’integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario Fis le aziende, compilando l’apposito campo presente nel modello di domanda, devono limitarsi a dichiarare sotto la propria responsabilità all’INPS di aver eseguito gli adempimenti relativi all’informativa, alla consultazione e all’esame congiunto svolti in via telematica entro i tre giorni successivi, senza dover presentare alcuna documentazione probatoria.

Con particolare riguardo, invece, ai Fondi di solidarietà i cui regolamenti subordinano l’accesso all’assegno ordinario al preventivo espletamento delle procedure sindacali, con obbligo di accordo aziendale, l'INPS precisa che la norma non esonera espressamente le aziende dall’obbligo dell’accordo, riguardo al quale occorre, pertanto, riferirsi ai singoli regolamenti che istituiscono e disciplinano i relativi Fondi.
In questi ultimi casi, l’accordo potrà essere comunicato anche in data successiva alla presentazione della domanda, purché lo stesso pervenga in tempo utile a consentire l’autorizzazione della prestazione. Pertanto, in mancanza di tale adempimento la domanda di assegno ordinario non potrà essere autorizzata.

Con riguardo ai termini di presentazione delle domande, l'INPS ricorda che le istanze finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, la normativa ha stabilito che, in sede di prima applicazione, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020 - trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge n. 52/2020 - se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.

Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.
In relazione al nuovo impianto normativo, quindi, per i datori di lavoro che debbano inoltrare domanda per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati a decorrere dal 1° giugno 2020, la scadenza è fissata al 31 luglio 2020, mentre, per i periodi di sospensione o riduzione iniziati dal 1° luglio 2020 la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 agosto 2020.
Qualora la domanda sia presentata dopo i predetti termini, trova applicazione il regime decadenziale introdotto dal predetto decreto.

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, si ribadisce la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Nel caso di richiesta di pagamento diretto con anticipo del 40% delle ore richieste per l’intero periodo, il datore di lavoro deve presentare la domanda entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione.
L'INPS autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

Le aziende che hanno esaurito le 18 settimane di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “COVID-19 nazionale” possono eventualmente fare ricorso alle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla normativa generale in tema di ammortizzatori sociali (D.lgs. 148/2015), qualora sussista disponibilità finanziaria nelle relative gestioni di appartenenza.

Circa la sussistenza delle causali previste dalla normativa ordinaria, l'INPS precisa che è possibile accedere alle integrazioni salariali ordinarie per mancanza di materie prime/componenti o per mancanza di lavoro/commesse, anche quando il determinarsi di dette causali sia riconducibile ai perduranti effetti dell’emergenza epidemiologica.

Tenuto conto del carattere eccezionale della situazione in atto, qualora l’azienda evidenzi il nesso di causalità tra l’emergenza sanitaria e la causale invocata, la valutazione istruttoria non deve contemplare la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà dell’evento e della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro e ai lavoratori.

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