Esonero contributivo previdenziale totale per nuove assunzioni - Istruzioni operative Inps
L’Inps, con propria circolare, fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in caso di nuove assunzioni, introdotto dal Decreto Agosto.
L'Istituto, in primo luogo, riepiloga le ipotesi di esonero contributivo, previste dal D.L. 104/2020:
- Art. 6 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato
Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuate nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso il medesimo datore di lavoro. Tale esonero trova applicazione anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuata nel medesimo arco temporale sopra individuato.
- Art. 7 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali
L'esonero di cui all'articolo 6 è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Di seguito, si riportano le indicazioni operative fornite dall'Inps per usufruire del beneficio in esame.
Rapporti di lavoro incentivati e lavoratori destinatari dell'esonero
Rapporti incentivati
- tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine), anche a tempo parziale, instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020
- assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione
- rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro
Rapporti non incentivati
- contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia)
- contratto di lavoro domestico
- contratto di lavoro intermittente o a chiamata
Con riferimento ai requisiti soggettivi per fruire del beneficio in parola, l'Istituto rammenta che i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa sono esclusi dall'esonero per l'assunzione a tempo indeterminato.
Assetto e misura dell’incentivo
L’esonero di cui agli articoli 6 e 7 del Decreto Agosto è pari alla contribuzione previdenziale totale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di:
- sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato
- per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di tre mensilità
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale, riferita al periodo di paga mensile, è pertanto pari a 671,66 euro e nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale tale massimale deve essere proporzionalmente ridotto.
Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
Condizioni di spettanza dell’esonero
Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato alle seguenti condizioni:
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di Legge
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell’esonero, devono trovare applicazione i principi generali in materia di incentivi all’occupazione:
- l’assunzione non viola il diritto di precedenza, stabilito dalla Legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine
- l’assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento
Coordinamento con altri incentivi
L’esonero contributivo in esame “è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”. Pertanto, considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.
Procedimento di ammissione all'esonero - Adempimenti dei datori di lavoro
Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “DL104-ES” appositamente predisposto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione fornendo le seguenti informazioni:
- il lavoratore nei cui confronti è già intervenuta l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine
- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio
Il modulo è accessibile, previa autenticazione, dal sito internet dell’Istituto seguendo il percorso “Accedi ai servizi” > “Altre tipologie di utente” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti” > “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo”).
L’Inps, una volta ricevuta la domanda telematica, tramite i propri sistemi informativi centrali ed dopo aver effettuato i controlli sull’esistenza del rapporto di lavoro nonché sulla disponibilità delle risorse, calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata e autorizza la fruizione dell’esonero per il periodo spettante.
In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive (Uniemens) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.
Contatti
Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336-213, e-mail lav@assolombarda.it.
Sede di Monza, telefono 039-3638.231, e-mail monza@assolombarda.it.
Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it.
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