Esonero contributivo per aziende che non richiedono ammortizzatori sociali Covid - Istruzioni INPS
L’INPS fornisce chiarimenti in merito al nuovo sgravio contributivo alternativo all’utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica per COVID-19.
Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Possono accedere all’esonero i datori di lavoro che abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Più in particolare, l’esonero può essere fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle suddette mensilità di maggio e giugno 2020, siano state fruite le specifiche tutele di integrazione salariale introdotte dal c.d. Decreto Cura Italia e successive modificazioni.
Ai fini del riconoscimento dell’esonero è, inoltre, previsto che i datori di lavoro interessati non richiedano i nuovi trattamenti di Cassa Integrazione (ordinaria o in deroga) o l’assegno ordinario disciplinati dal c.d. “Decreto Agosto”.
In virtù di questa alternatività, qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero in trattazione, non potrà più avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19.
Sarà invece possibile accedere all’esonero in trattazione e fruire degli eventuali periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto Decreto per i datori di lavoro che abbiano fatto richiesta di tali strumenti in data antecedente al 15 agosto 2020 o, in alternativa, in data successiva al 14 agosto 2020, purché la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13 luglio. La suddetta possibilità vale anche nelle ipotesi in cui i medesimi trattamenti abbiano uno sviluppo, seppur parziale, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
Laddove la norma chieda al datore di lavoro di fare una scelta tra l’esonero in trattazione e i nuovi strumenti di integrazione salariale e laddove il datore di lavoro sia lo stesso, la scelta dovrà essere operata per singola unità produttiva.
Misura dell’esonero
L’importo dell’agevolazione è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
Tale importo può essere fruito, fino al 31 dicembre 2020 per un periodo massimo di quattro mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.
Si chiarisce inoltre che la quota di esonero mensilmente fruibile non potrà comunque essere superiore alla contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere dello sgravio.
L’Istituto ricorda che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali;
- il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Condizioni di spettanza dell’esonero
L’esonero in argomento, trattandosi di un beneficio contributivo, è subordinato alle seguenti condizioni:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per tutta la durata del beneficio contributivo il datore di lavoro deve attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, pena la revoca del beneficio.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
E’ importante sottolineare che il beneficio in oggetto si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.
La Commissione considererà aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
- siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
- siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19;
- siano concessi entro il 31 dicembre 2020.
Coordinamento con altre misure
L'esonero in trattazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Pertanto, considerato che l’agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, la citata cumulabilità con altri regimi agevolati può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.
L’INPS con apposito messaggio di prossima pubblicazione, fornirà le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro, di cui daremo tempestiva comunicazione.
Contatti
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