Emergenza COVID-19 - Ammortizzatori sociali. Indicazioni INPS
L’INPS fornisce ulteriori istruzioni operative in tema di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga che integrano quanto già indicato a seguito delle misure introdotte dal Decreto Cura Italia.
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA
Si applica a tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria.
La domanda può essere presentata all’INPS con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”.
Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tanto meno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori.
Pertanto, le aziende non dovranno redigere e presentare la consueta relazione tecnica, ma dovranno allegare alla domanda solamente l’elenco dei lavoratori beneficiari.
Le aziende che trasmettono domanda sono dispensate dall’osservanza dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 148/2015, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
All’atto della presentazione della domanda di concessione non deve essere data comunicazione all’INPS dell’esecuzione degli adempimenti sindacali.
Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione di CIGO con un’altra causale purchè decorrenti dal 23 febbraio 2020.
L’azienda può sia anticipare i trattamenti di CIGO con successivo conguaglio da effettuarsi entro i sei mesi dall’autorizzazione, sia richiedere, in via d’eccezione, il pagamento diretto senza necessità di produrre la documentazione comprovante difficoltà finanziarie.
Le agevolazioni
Sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali:
- non è dovuto il pagamento del contributo addizionale
- non si tiene conto dei seguenti limiti:
- limite delle 52 settimane nel biennio mobile
- limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile
- limite di 1/3 delle ore lavorabili
- i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste
Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020. Ai fini della sussistenza di tale ultimo requisito, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
Come fare domanda
Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando la causale “COVID-19 nazionale”.
AZIENDE IN CIGS
Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS, con apposita istanza al Ministero del Lavoro, e accedere alla CIGO per emergenza COVID-19, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie.
FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - ASSEGNO ORDINARIO
Si tratta di una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà di settore e del Fondo di integrazione salariale Inps (FIS), per una durata massima di 9 settimane, entro il 31 agosto 2020.
Possono accedere al FIS i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti.
In merito alle modalità di pagamento della prestazione, per le aziende con dimensione aziendale sopra i 15 dipendenti, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS; è stato previsto, in conseguenza della particolare situazione di emergenza, che in questo ultimo caso le aziende possano chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. Per le aziende con dimensione aziendale superiore ai 5 e fino ai 15 dipendenti è prevista la possibilità di accedere al pagamento diretto.
Si sottolinea che i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento di assegno ordinario anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività.
Per quanto concerne i Fondi di solidarietà di settore sono beneficiari della prestazione i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.
Le agevolazioni
Anche in questo caso sono previste numerose agevolazioni per la fruizione dell’assegno ordinario tra cui:
- non è dovuto il pagamento del contributo addizionale
- solo per il FIS non si tiene conto del tetto contributivo aziendale
- non si tiene conto dei seguenti limiti:
- limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS)
- limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile
- limite di 1/3 delle ore lavorabili
- i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste
Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020. Ai fini della sussistenza di tale ultimo requisito, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
Come fare domanda
La domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando la causale “COVID-19 nazionale”.
Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.
Le aziende potranno chiedere l’assegno ordinario “COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale purché decorrenti dal 23 febbraio 2020.
DISPOSIZIONI PER LA C.D. "EX ZONA ROSSA"
Si precisa che per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, nonché per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, il trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, eventualmente richiesto, si aggiunge ai trattamenti utilizzati la causale “Emergenza COVID-19 D.L. 9/2020”.
Pertanto, è possibile per le predette aziende richiedere l’integrazione salariale ordinaria e l’assegno ordinario per 13 settimane con causale “Emergenza COVID-19 D.L. 9/2020” e, per ulteriori 9 settimane, con causale “COVID-19 nazionale”. Se i periodi delle due domande con distinte causali sono coincidenti, è necessario che i lavoratori interessati dagli interventi siano differenti, mentre se i periodi richiesti non si sovrappongono i lavoratori possono essere gli stessi.
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Il Decreto Cura Italia ha introdotto la possibilità di fruire del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga per i datori di lavoro che non possono accedere alla Cassa integrazione ordinaria, FIS e Fondi di solidarietà.
Ne deriva altresì che potranno accedere alla prestazione in parola le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale” (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si ricorda che rientrano nella fattispecie descritta le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti).
Anche in questa situazione la durata massima del trattamento è di nove settimane a decorrere dal 23 febbraio ed entro il 31 agosto 2020. Alla predetta durata vanno aggiunti i periodi previsti dalle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (Decreto Legge n. 9/2020)
Le agevolazioni
Per la CIG in deroga sono previste le seguenti agevolazioni:
- non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro
- esenzione dal versamento del contributo addizionale
- non si applica la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga
Procedure e domanda
Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro.
La prestazione è concessa con Decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Le Regioni, verificati i requisiti di accesso, trasmettono all’Istituto i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande aziendali (modello “SR 100”).
Il pagamento del trattamento avverrà esclusivamente in forma diretta da parte dell’INPS, e pertanto i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto il modello “SR41”.
Per i datori di lavoro con più unità produttive, site in cinque o piu' Regioni o Province autonome, “c.d. Plurilocalizzate", la prestazione è concessa con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 30 giorni dall’invio della domanda.
A seguito dell’avvenuta emanazione, l’azienda invia la richiesta di pagamento di CIG in deroga all’INPS sulla piattaforma “CIGWEB” indicando il numero del Decreto di concessione.
L’INPS, effettuata l’istruttoria, emette l’autorizzazione inviandola all’azienda a mezzo PEC. Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR 41”.
ASSEGNO ORDINARIO DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI ALTERNATIVI DELLA SOMMINISTRAZIONE E DELL’ARTIGIANATO
I datori di lavoro dei settori di cui sopra possono presentare domanda di accesso all’assegno ordinario con la nuova causale “emergenza COVID-19” ai Fondi di riferimento. Gli oneri finanziari sono a carico del bilancio dello Stato nel limite delle risorse stanziate.
Contatti
Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336-213, e-mail lav@assolombarda.it.
Presidio Territoriale di Monza, telefono 039-3638.235-231, e-mail presidiomonza@assolombarda.it.
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