18/05/2023
L’articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) ha disposto che, l’indennità di congedo parentale, per la durata massima di un mese, venga elevata dal 30% all’80% della retribuzione se fruita entro il sesto anno di vita del bambino (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
I destinatari della novità sono, per espressa previsione normativa, esclusivamente i lavoratori dipendenti che pertanto potranno fruire dell’elevazione dell’indennità all’80% di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro.
E’ bene chiarire infatti che, la novità normativa non riguarda l’aggiunta di un ulteriore mese di congedo, ma soltanto l’elevazione dell’indennità economica di una sola mensilità tra quelle già a disposizione dei genitori per legge.
Si sottolinea che il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito alternativamente tra gli stessi ovvero da uno soltanto di essi.