19/04/2024
Premessa
La L. n. 213/2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024) prevede un potenziamento dell’indennizzo del congedo parentale aumentandone la percentuale per un ulteriore mese rispetto alla previsione della L. n. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), fruibile per tutti coloro che hanno terminato il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2022.
Nello specifico, l’articolo 1, comma 179, Legge di Bilancio 2024, ha disposto l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
Per il solo anno 2024 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese è pari all’80% (invece del 60%) della retribuzione.
La citata previsione, che opera in alternativa tra i genitori, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
L’Istituto illustra le istruzioni di carattere amministrativo e operativo per i lavoratori dipendenti del settore privato.