Si riportano di seguito le principali misure previste dal Decreto in materia di lavoro e previdenza.
Equiparazione della quarantena per COVID-19 alla malattia (Art. 8)
Il legislatore ha previsto un apposito stanziamento per finanziare, anche per l'anno 2021, le misure adottate per la tutela della quarantena per COVID-19, che viene equiparata alla malattia.
Ne consegue che, fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Nei confronti dei datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’Inps, esclusi i datori di lavoro domestico, viene inoltre introdotta una nuova forma di tutela: dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, questi soggetti hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’Inps.
Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile. Il rimborso è erogato dall’Inps, per un importo pari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele di cui al presente articolo da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall’Istituto medesimo.