Decreto Legge “Rilancio” - Nuove disposizioni giuslavoristiche e previdenziali

Interventi di proroga e modifica rispetto alle tutele previste all’interno del provvedimento “Cura Italia”.

Riassumiamo le principali disposizioni di interesse per le imprese contenute nel nuovo Decreto Legge Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 

Trattamento di Cassa integrazione guadagni ordinaria e Fondo di integrazione salariale (artt. 68; 69; 22 ter; 22 quinquies)

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, compresa la prevenzione della diffusione dell’epidemia nei luoghi di lavoro, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, ad esaurimento dei precedenti periodi.
Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.

Per Cigo e Fis, viene reintrodotta l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

La domanda all’Inps deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di presentazione è fissato al 31 maggio 2020.
Qualora le domande siano presentate dopo i termini indicati, il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

I beneficiari dei trattamenti di Cig e Fis devono risultare in forza al 25 marzo 2020.

Viene previsto l’assegno per il nucleo familiare per i beneficiari dell’assegno ordinario erogato dal Fis.

Anche per le aziende che sospendono la Cassa integrazione guadagni straordinaria per accedere alla Cassa ordinaria COVID-19, sono previste nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto sono presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui si tratta.

Trattamento di Cassa integrazione in deroga (artt. 70; 22 ter; 22 quater)

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, ad esaurimento dei precedenti periodi.

Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.

Per le aziende con più di cinque dipendenti, il predetto trattamento è subordinato alla sottoscrizione di un accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da effettuarsi anche in modalità telematica.
Possono beneficiare della Cassa in deroga i lavoratori in forza al 25 marzo 2020.

Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La modalità di erogazione della Cassa in deroga è il pagamento diretto; solo per le aziende plurilocalizzate per le quali il trattamento è riconosciuto dal Ministero del Lavoro, è possibile chiedere l’anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro.

I trattamenti di integrazione salariale in deroga per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciute dalle Regioni, sono concessi dall’Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all’Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato.

Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’Inps trasmette la domanda entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’Inps. L’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.
L’Inps provvederà a regolamentare le modalità operative del procedimento sopra illustrato.
Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all’Istituto tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro 30 giorni dell’erogazione dell’anticipazione.
Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all’INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall’Istituto entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Modifiche in materia di congedi speciali (art. 72)

Per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, ad esclusione dei ratei delle mensilità aggiuntive. Il limite anagrafico non si applica per i figli portatori di grave disabilità ai sensi della Legge 104/92. Dal congedo vanno scomputati i giorni già eventualmente fruiti in base a quanto precedentemente previsto dal Decreto Cura Italia.
Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16 hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi e didattici, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il diritto al congedo da parte del genitore è subordinato al fatto che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore.

In alternativa al congedo Covid e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, servizi socio educativi e ricreativi oppure servizi per la comprovata iscrizione a centri estivi, nel limite massimo complessivo di 1200 euro - da cui scomputare l’importo eventualmente già destinato nella vigenza delle precedenti disposizioni - da utilizzare per prestazioni effettuate fino al 31 luglio 2020. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.
Il medesimo bonus è innalzato a 2000 euro per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato.

Modifiche in tema di permessi di cui all’art. 33, Legge 104/1992 (art. 73)

Ai permessi ordinari spettanti, sono aggiunti ulteriori 12 giorni da usufruire tra maggio e giugno 2020.

Sorveglianza attiva per i lavoratori del settore privato (art. 74)

Fino al 31 luglio 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/92, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in cura il dipendente è equiparato al ricovero ospedaliero.

Modifiche in tema di licenziamenti (art. 80)

A decorrere dal 17 marzo 2020 l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo è precluso per 5 mesi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, e sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.
Inoltre, sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso già impiegato nell’appalto sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola di contratto di appalto.

Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo può, in deroga alle previsioni di legge, revocare il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Reddito di emergenza (art. 82)

Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza. Le domande per il Rem possono essere presentate entro la fine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote.
Le caratteristiche degli aventi diritto, nonché gli importi erogabili, sono stati individuati dal Decreto Rilancio sulla base di un insieme di parametri reddituali, economici e legati alla composizione del nucleo familiare.
Il Rem è riconosciuto ed erogato dall’Inps secondo le modalità e i modelli di domanda che saranno stabiliti dall’Istituto.

Indennità per lavoratori professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Inps e lavoratori del settore turismo (art. 84)

Per i collaboratori coordinati e continuativi e per i liberi professionisti l’indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

Ai liberi professionisti titolari di partita iva iscritti alla Gestione separata in via esclusiva, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti previsti per avviare le verifiche con l’Agenzia delle Entrate.

Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti in via esclusiva alla Gestione, che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19 maggio è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO, l’indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali l’indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020; l’importo è pari a euro 1000 per il mese di maggio 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI.

A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui sopra.

Inoltre, è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 del c.c.) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020;
  • incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo è erogata per i mesi di aprile e maggio la stessa indennità prevista a marzo per l’importo di 600 euro alle stesse condizioni; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
Non hanno diritto all'indennità i lavoratori dello spettacolo titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Tutte le predette indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione.

Disposizioni in materia di NASPI E DIS-COLL (art. 92)

Le prestazioni di NASPI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità sopra illustrate per alcune categorie di lavoratori.
L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Lavoro agile (art. 90)

Limitatamente al periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalla legge, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
Gli obblighi di informativa relativi a salute e la sicurezza dei lavoratori, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere, qualora compatibile, la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare:

  • non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
  • non vi sia genitore non lavoratore.

Restano fermi gli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
Fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica, i datori di lavoro comunicano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Contratti a termine (art. 93)

Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 21 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza di causali (di cui all’articolo 19, comma 1, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

Proroga dei termini per il versamento dei contributi (art. 126)

I versamenti contributivi sospesi sia ad opera del Decreto cd. Cura Italia, sia ad opera del Decreto cd. Liquidità sono effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Contatti

Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336-213, e-mail .
Presidio Territoriale di Monza, telefono 039-3638.231, e-mail .

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