Decreto Legge 'Liquidità': aspetti giuslavoristici e previdenziali
Il Decreto Legge n.23 dell’8 aprile 2020 introduce ulteriori interventi a supporto delle aziende e dei cittadini a fronte dell’emergenza epidemiologica.
Accesso al credito e impegno a gestire i livelli occupazionali con accordi sindacali. Art. 1 comma 2 lett. l
Per favorire la ripresa economico-finanziaria del Paese il Decreto ha introdotto misure urgenti, per un valore pari a 400 miliardi di euro, in materia di accesso al credito per imprese e professionisti, e di sostegno alla continuità delle attività lavorative.
I datori di lavoro che vogliono beneficiare di tale garanzia, si assumono l'impegno di gestire i livelli occupazionali, attraverso accordi sindacali.
Sospensione dei versamenti contributivi. Art. 18
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale o sede legale/operativa nel territorio dello Stato, con ricavi non superiori a 50 milioni di Euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9 aprile 2020, e che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo/aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d’imposta, sono sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Per i soggetti di cui sopra, ma con ricavi superiori a 50 milioni di Euro ed una diminuzione del fatturato di almeno il 50%, sono ugualmente sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti di attività d’impresa arte e professione che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019.
I versamenti sospesi sono effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili.
Indennità lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori delle spettacolo e lavoratori stagionali del turismo. Art. 34
Ai fini del riconoscimento dell’indennità di 600 Euro, i professionisti iscritti agli Enti di previdenza obbligatoria devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.
Si allega circolare INPS per maggiori approfondimenti sulla percezione della presente indennità.
PIN INPS. Art. 35
Fino al termine delle stato di emergenza, l’INPS rilascia il PIN di accesso ai propri servizi in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all’identificazione del richiedente.
Modifiche in tema di beneficiari di integrazioni salariali “covid-19”. Art. 41
L’accesso alle prestazioni di Cassa integrazione ordinaria, Fondo integrazione salariale e Cassa in deroga, con causale “covid” si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 estendendo pertanto la precedente disposizione che prevedeva fosse necessario essere in forza presso l’azienda alla data del 23 febbraio 2020.
Contatti
Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336-213, e-mail lav@assolombarda.it.
Presidio Territoriale di Monza, telefono 039-3638.231, e-mail presidiomonza@assolombarda.it.
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