COVID-19 - Trattamenti di integrazione al reddito: Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori

In data 30 marzo 2020, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Parti Sociali, con l’intesa del Ministero del Lavoro, hanno sottoscritto una Convenzione per l’anticipazione degli ammortizzatori sociali previsti dal Decreto "Cura Italia".

A causa dell’emergenza epidemiologica, è stato ampliato in modo straordinario il ricorso agli strumenti di sostegno al reddito, fra i quali la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e la Cassa in Deroga. Ne consegue che dove non ci si trovi in presenza di anticipazione da parte del datore di lavoro si determina una difficoltà di carattere finanziario per i lavoratori coinvolti e le loro famiglie, nelle more del pagamento diretto da parte dell’INPS.

La Convenzione ha per oggetto la definizione di una procedura per l’anticipazione da parte delle Banche dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga per l’emergenza COVID-19 a favore dei lavoratori destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza COVID-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga.

Al fine di fruire dell’anticipazione oggetto della Convenzione, i lavoratori dovranno presentare la domanda ad una delle Banche che ne danno applicazione, corredata dalla relativa documentazione.

Le Banche favoriranno il ricorso a modalità operative telematiche al fine di limitare quanto più possibile l’accesso fisico presso le filiali.

L’anticipazione dell’indennità spettante avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga ovvero in caso di esito negativo della domanda, anche per indisponibilità delle risorse.

Il lavoratore e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza COVID-19.

In caso di mancato accoglimento della domanda, ovvero allo scadere dei 7 mesi, qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell’INPS, la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito al lavoratore che dovrà provvedere ad estinguerlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Nei casi di anticipazione del trattamento di integrazione salariale da parte della Banca, quest’ultima, in caso di inadempimento del lavoratore, comunicherà al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente dedicato.
In tal caso, a fronte dell’inadempimento del lavoratore, il datore di lavoro verserà su tale conto corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore, anche a titolo di TFR o sue anticipazioni, fino alla concorrenza del debito. Il lavoratore darà preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro attraverso la modulistica allegata alla presente Convenzione e in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente, evitando che sia il datore di lavoro a dover regolare i criteri di prevalenza tra i diversi impegni presenti, nei limiti delle disposizioni di legge.

In caso di inadempimento del lavoratore, sussiste responsabilità solidale del datore di lavoro unicamente in caso di omesse o errate sue comunicazioni alla Banca ai sensi della Convenzione sottoscritta o a fronte del mancato accoglimento - totale o parziale - della richiesta di integrazione salariale per propria responsabilità. In tal caso, la Banca richiederà l’importo al datore di lavoro che provvederà entro trenta giorni.

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della Convenzione.

Contatti

Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336-213, e-mail 
Presidio Territoriale di Monza, telefono 039-3638.231, e-mail .

Area Sindacale, telefono 02-58370.209-733-732, e-mail sind@assolombarda.it
Presidio Territoriale di Monza, telefono 039-3638.233, e-mail .

Non sei associato e ti servono informazioni?

Contattaci
Appuntamenti
18 Nov

L’INPS di Pavia incontra le aziende: le nuove procedure telematiche

hh 09:30 - 12:30

20 Nov

La denuncia Uniemens 2024: regolarizzazioni, variazioni e compensazioni

hh 14:30 - 17:30

2 Dic

Il punto sulle novità del DDL Lavoro

hh 10:00 - 11:00

4 Dic

Move More! Salute e movimento nei luoghi di lavoro

hh 17:00 - 19:00

9 Dic

Tea Time con l'avvocato - Prevenzione delle discriminazioni e delle molestie nei luoghi di lavoro

hh 16:00 - 18:00

Distacco transnazionale in UE: analisi di casi pratici

Distacco transnazionale in UE: analisi di casi pratici

Faschim: adempimenti aziendali e vantaggi che derivano dall’iscrizione al Fondo

Faschim: adempimenti aziendali e vantaggi che derivano dall’iscrizione al Fondo

I contratti di lavoro subordinato e i nuovi incentivi alle assunzioni

I contratti di lavoro subordinato e i nuovi incentivi alle assunzioni

Fasi: il valore dell’assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti

Fasi: il valore dell’assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti