COVID-19 - Regolamentazione comunitaria - Validità dei formulari A1
L’INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito alla determinazione della legislazione applicabile e alla validità delle certificazioni A1 già rilasciate, a seguito dell'adozione di misure di restrizione alla libera circolazione dei lavoratori.
L’Istituto precisa che la validità dei formulari A1 rilasciati dalle Istituzioni appartenenti allo Spazio Economico Europeo, con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato fosse costretto a rimanere nel paese ospitante deve ritenersi estesa fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2020, al fine di facilitare la protezione previdenziale dei lavoratori in mobilità.
Invece, per quei lavoratori che prestano attività lavorativa in due o più Stati, il Regolamento CE in vigore stabilisce che per la determinazione della legislazione applicabile bisogna fare riferimento alla "attività prevalente" esercitata, assumendo particolare rilievo la valutazione dell’attività esercitata nello Stato di residenza, che deve essere almeno pari al 25% dell’attività complessivamente svolta.
Qualora il lavoratore fosse costretto a rimanere nello Stato estero ospitante la sopra menzionata percentuale potrebbe variare determinando l’applicazione di una diversa legislazione previdenziale.
Per tali ragioni, i formulari A1 rilasciati dalle Istituzioni appartenenti allo Spazio Economico Europeo, prima dell’emergenza COVID-19, dovranno ritenersi validi a prescindere dalla percentuale di attività complessivamente svolta.
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