COVID-19 - Indennità di malattia e integrazione salariale - Chiarimenti INPS

L'INPS, con il messaggio n.1822 del 30 aprile 2020, riepiloga la normativa vigente che disciplina il rapporto intercorrente tra indennità di malattia e i diversi trattamenti di integrazione salariale.

In primo luogo,l'Istituto ribadisce il principio generale (art. 3, comma 7, D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148), in base al quale "il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.

Nello specifico, l'Inps distingue tra sospensione dell'attività lavorativa (cig a zero ore) e contrazione della medesima (cig a orario ridotto).  

Nel primo caso (sospensione dell'attività lavorativa), si possono verificare 2 fattispecie:

  • se la malattia insorge durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore), il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali;
  • se lo stato di malattia è precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno invece due casi:
    1. qualora la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
    2. qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia.

Nel secondo caso (riduzione dell'attività lavorativa), l'indennità di malattia prevale sull'integrazione salariale a orario ridotto.

Queste regole si applicano alla cassa integrazione guadagni ordinaria, alla cassa in deroga e al fondo d'integrazione salariale.

Al riguardo, l'Istituto conferma che la disciplina sopra illustrata continua, pertanto, ad applicarsi anche con riguardo alle domande di prestazioni di integrazione salariale (CIG, FIS, CIGD) intervenute nel corso dell’emergenza epidemiologica per COVID-19.

Contatti

Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336-213, e-mail lav@assolombarda.it
Presidio Territoriale di Monza, telefono 039-3638.231, e-mail presidiomonza@assolombarda.it.

Non sei associato e ti servono informazioni?

Contattaci

Azioni sul documento

Appuntamenti
20 Nov

La denuncia Uniemens 2024: regolarizzazioni, variazioni e compensazioni

hh 14:30 - 17:30

2 Dic

Il punto sulle novità del DDL Lavoro

hh 10:00 - 11:00

4 Dic

Move More! Salute e movimento nei luoghi di lavoro

hh 17:00 - 19:00

9 Dic

Tea Time con l'avvocato - Prevenzione delle discriminazioni e delle molestie nei luoghi di lavoro

hh 16:00 - 18:00

10 Dic

Appalti privati: regole, criticità e proposte

hh 10:00 - 11:30

Distacco transnazionale in UE: analisi di casi pratici

Distacco transnazionale in UE: analisi di casi pratici

Faschim: adempimenti aziendali e vantaggi che derivano dall’iscrizione al Fondo

Faschim: adempimenti aziendali e vantaggi che derivano dall’iscrizione al Fondo

I contratti di lavoro subordinato e i nuovi incentivi alle assunzioni

I contratti di lavoro subordinato e i nuovi incentivi alle assunzioni

Fasi: il valore dell’assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti

Fasi: il valore dell’assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti