L'Istituto, in primo luogo, ribadisce che in caso di aziende plurilocalizzate, il trattamento di cassa integrazione in deroga è riconosciuto con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per conto delle Regioni o Province autonome interessate.
Di seguito si riepilogano le principali istruzioni operative.
Presentazione della domanda
Le domande devono essere corredate dall’accordo sindacale e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione, i dati relativi all’azienda e alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, e la causale di intervento per l’accesso al trattamento.
L’istanza, unitamente alla documentazione come sopra evidenziata, deve essere inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma CIGSonline con la causale “COVID–19 Deroga”.
Il Ministero effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, emana il provvedimento di concessione con apposito Decreto.
A seguito dell’avvenuta emanazione, l’azienda invia la richiesta di pagamento di CIG in deroga all’INPS sulla piattaforma “CIGWEB” indicando il numero del Decreto di concessione ministeriale.
L’INPS, effettuata l’istruttoria, emette l’autorizzazione inviandola all’azienda a mezzo PEC.
Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR 41”.
Modalità di pagamento
Una volta adottato il decreto di concessione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvederà a trasmetterlo all’INPS e lo stesso sarà inserito, a cura della Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, nella piattaforma “Sistema Unico” per la successiva emissione dell’autorizzazione da parte delle Strutture territoriali competenti.
Il trattamento di CIG in deroga può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
Ne consegue che il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR 41” semplificato), entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo.
Solo dopo la ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto il citato modello “SR41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga. Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione.
Contatti
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