Coronavirus: ultime disposizioni
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale dall’8 marzo 2020 al 3 aprile 2020.
Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica, il Decreto estende ed introduce nuove misure di contenimento all’intera Regione Lombardia ed a ulteriori 14 Province:
MODENA – PARMA – PIACENZA – REGGIO NELL’EMILIA – RIMINI – PESARO E URBINO – ALESSANDRIA – ASTI – NOVARA – VERBANO/CUSIO/OSSOLA – VERCELLI – PADOVA – TREVISO – VENEZIA
In materia di lavoro si segnalano, all'interno delle aree suindicate le seguenti misure:
Limitazione spostamenti
Al fine di contrastare il diffondersi del virus il provvedimento, tra le altre misure, prevede di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui sopra, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Il Ministro dell'Interno nella direttiva rivolta ai Prefetti per l'attuazione dei controlli nelle "aree a contenimento rafforzato" ha previsto che gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione (in allegato), che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura di quarantena o che sono risultate positive al virus.
Per ulteriori informazioni in merito si rimanda alla pagina del Ministero dell'Interno.
In attesa di eventuali ulteriori disposizioni nel merito, gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento anche con ulteriori opportuni mezzi quali:
a) il cedolino paga;
b) il tesserino di identificazione aziendale;
c) una dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’esigenza del viaggio.
Tali documenti dovranno essere esibiti alle Autorità di pubblica sicurezza chiamate a monitorare l’applicazione delle misure di contenimento.
Promozione di congedi e ferie
Viene raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando il ricorso al lavoro agile laddove possibile.
Ricorso al lavoro agile
Resta valido per tutto il territorio nazionale il ricorso allo smart working in modalità semplificata per far fronte allo stato emergenziale. In particolare il nuovo decreto all'art. 2, co. 1, lettera r) sancisce: "la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo’ essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
Di fatto, l'accordo individuale di Lavoro Agile è sostituito da una comunicazione da effettuare tramite il portale di Cliclavoro, anche in modalità massiva, secondo le regole contenute nell'apposito manuale reso disponibile dal Ministero del Lavoro.
Resta necessaria la comunicazione dell’informativa al lavoratore (disponibile sul sito Inail) nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, prevista dall’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, che potrà essere resa anche in modalità telematica.
Dalla vigenza del presente Decreto (8 marzo 2020) cessano di produrre effetti i D.P.C.M. del 1° marzo e del 4 marzo 2020.
Contatti
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Area Sindacale, telefono 02-58370.209-733-732, e-mail sind@assolombarda.it.
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