Convertito in Legge il Decreto "Rilancio": ammortizzatori sociali, lavoro agile e contratto a termine

Entrata in vigore la Legge di conversione del Decreto n. 34 del 19 maggio 2020.

È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, la Legge n. 77/2020 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020.

Riepiloghiamo le principali novità giuslavoristiche e previdenziali.

Contratto di rete con causale di solidarietà (art. 43 -bis)

Per l'anno 2020, il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete di cui sopra necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui all'articolo 30, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Trattamento di Cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga e Fondo di integrazione salariale (artt. 68; 70; 70 bis; 71)

La Legge di conversione recepisce le modifiche che, in tema di ammortizzatori sociali, ha operato il Decreto 52 del 16 giugno 2020 rispetto ai periodi spettanti e ai termini di presentazione.

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, compresa la prevenzione della diffusione dell’epidemia nei luoghi di lavoro, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” per una durata  di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso.
È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane per periodi fino al 31 ottobre 2020, ad esaurimento dei precedenti; resta ferma la durata massima di diciotto settimane.

I medesimi periodi spettano alle imprese beneficiarie della Cassa integrazione guadagni in deroga; i trattamenti di integrazione salariale in deroga per periodi successivi alle settimane riconosciute dalle Regioni, sono concessi dall’Inps a domanda del datore di lavoro.

Le domande per gli ammortizzatori sociali predetti devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

In sede di prima applicazione, il suddetto termine è individuato nel trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto n. 52, ovvero 17 luglio, se tale ultima data risulta successiva a quella precedentemente indicata.

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento.

In caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps, il datore di lavoro può optare per un’anticipazione del 40% del trattamento da richiedere entro 15 giorni dalla sospensione/riduzione dell’attività lavorativa ed è in ogni caso obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione i termini suddetti sono spostati al 17 luglio se tale ultima data è posteriore a quella precedentemente indicata. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

Modifiche in materia di congedi speciali (art. 72)

Viene prorogato al 31 agosto la possibilità, per i genitori lavoratori dipendenti con figli di età non superiore ai 12 anni, di fruire di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, ad esclusione dei ratei delle mensilità aggiuntive, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni. Il limite anagrafico non si applica per i figli portatori di grave disabilità ai sensi della Legge 104/92.

Dal congedo vanno scomputati i giorni già eventualmente fruiti in base a quanto precedentemente previsto dal Decreto Cura Italia. Viene altresì specificato che il congedo, da utilizzare in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi, può essere fruito sia in forma giornaliera sia in forma oraria.

Modifiche in tema di licenziamenti (art. 80)

Viene confermato il divieto di licenziamenti sino al 17 agosto e viene altresì specificato che fino alla medesima data, in caso di trasferimento d’azienda, la procedura di confronto sindacale si debba protrarre fino a 45 giorni (invece dei canonici 10) nel caso non si sia raggiunto un accordo.

Interpretazione autentica relativa alla somministrazione di lavoro (art. 80 -bis)

Viene data un’interpretazione autentica del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione.

La norma di interpretazione autentica, confermando tale impostazione, esclude il licenziamento tra gli atti che, seppur posti formalmente in essere dal somministratore, possono essere riferiti all’utilizzatore.

Lavoro agile (art. 90)

Limitatamente al periodo emergenziale (31 luglio) e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalla legge, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
Gli obblighi di informativa relativi a salute e la sicurezza dei lavoratori, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL).
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 luglio), i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere, qualora compatibile, la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare:

  • non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
  • non vi sia genitore non lavoratore.

E’ previsto il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile, fino al termine dello stato di emergenza e sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente Decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Restano fermi gli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
Fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica, i datori di lavoro comunicano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Contratti a termine (art. 93)

Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 21 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza di causali (di cui all’articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

E’ altresì previsto che il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Contatti

Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336-213, e-mail lav@assolombarda.it
Sede di Monza, telefono 039-3638.231, e-mail monza@assolombarda.it.
Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail .

Relativamente al Lavoro Agile ulteriori informazioni sugli aspetti di Salute e Sicurezza possono essere richiesti contattando: 
Area Salute e Sicurezza sul Lavoro, 02-58370.242-573

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