Convalida dimissioni lavoratore padre - Chiarimenti
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 749 del 25 settembre 2020, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla convalida delle dimissioni presentate dal lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino.
L'art. 55 del D.Lgs. 151/2001 prevede che “la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice e dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino (…) devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”.
In merito al suddetto disposto normativo si è posto il quesito in ordine alla necessaria preventiva fruizione del congedo di paternità al fine di applicare la disciplina in materia di convalida delle dimissioni al lavoratore padre.
Dopo aver evidenziato gli orientamenti ministeriali e giurisprudenziali, l'Ispettorato conclude ritenendo che la convalida delle dimissioni vada sempre effettuata, a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità avendo cura, in tale caso, di verbalizzare una dichiarazione del lavoratore secondo cui il datore di lavoro è a conoscenza della propria situazione familiare anche in virtù di comunicazioni o richieste di diverso tenore.
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